Secondo la Suprema Corte in tema di esenzione dall’IVA delle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, la relativa nozione deve essere intesa alla stregua di interventi medici diretti esclusivamente a uno scopo terapeutico, senza che questo venga inteso in un’accezione particolarmente rigorosa.
Le prestazioni mediche effettuate per un fine diverso da quello di tutelare la salute delle persone non possono beneficiare dell’esenzione prevista all’art. 13, parte A, n. 1 lett. c) della sesta direttiva, ragion per cui è lo scopo della prestazione medica che determina se quest’ultima debba essere esentata dall’IVA. Pertanto, se una prestazione medica viene effettuata in un contesto che permette di stabilire che il suo scopo principale non è quello di tutelare la salute, ma piuttosto quello, ad esempio, di fornire un parere richiesto preventivamente all’adozione di una decisione che produce effetti giuridici, l’esenzione prevista all’art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva non si applica a tale prestazione.