Corte Costituzionale Sent. 29/07/2024, n.153 – Dirigenti medici – ALPI

La Corte Costituzionale rileva che il legislatore della regione Liguria, con l’art. 47, comma 1, della legge reg. Liguria n. 20 del 2023, ha adottato una previsione dichiaratamente volta a consentire alle strutture private accreditate, anche parzialmente, con il Servizio sanitario regionale, di avvalersi dell’operato dei dirigenti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale che abbiano optato per il regime di attività libero professionale intramuraria, costituendo una delle soluzioni straordinarie, ancorché temporanee, imposte dall’attuale situazione di arretrato nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, che si è venuta a creare a seguito dell’emergenza Covid-19, adottate in parziale deroga al vigente quadro normativo nazionale.
Appare, pertanto, evidente che tale legislatore regionale, con la citata disposizione, nel consentire, sia pure in via transitoria e comunque fino all’anno 2025, ai dirigenti sanitari in rapporto esclusivo con il con il Servizio sanitario regionale, che abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, di operare nelle strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente, con il Servizio sanitario regionale, ha inteso disattendere il divieto di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2007, nonché il connesso principio di esclusività del rapporto di lavoro del dirigente sanitario con il servizio sanitario pubblico, violando l’art. 117, terzo comma, Cost.. Anche allorquando, infatti, è stata transitoriamente introdotta, in considerazione della carenza degli spazi disponibili, la possibilità di un’ALPI “allargata” e si è consentito al direttore generale di assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall’azienda spazi sostitutivi, includendovi anche gli studi professionali privati, è stata sempre ribadita l’espressa esclusione delle strutture sanitarie private accreditate.

 

 

Autore: Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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