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Medici specializzandi iscritti in epoca anteriore al 1.1.83 e rimborsi

Cassazione Civile Medici specializzandi iscritti in epoca anteriore al 1.1.83 e rimborsi – La Corte di Cassazione ritiene di dare continuità all’orientamento da ultimo affermatosi (v. sentenza n. 10612/15) secondo il quale la giurisprudenza della CGUE ha affermato il carattere incondizionato e sufficientemente preciso dell’obbligo di retribuzione per i medici specializzandi, indicando come rimedio alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione della relativa direttiva la cd. applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria, prevedendo la possibilità di risarcire tutti coloro che avevano subito un danno, senza effettuare alcuna distinzione in ordine all’anno di iscrizione al corso di specializzazione.Sentenza n. 17434/15

FATTO: Con sentenza depositata il 3.6.13 la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza 2.2.06 del Tribunale della stessa sede, condannava il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a pagare in favore del dr. G.G. la somma di Euro 26.855,76 a titolo di indennizzo per i danni subiti per l’omessa ricezione da parte dello Stato italiano delle direttive comunitarie 362-363/75 e 82/76, in materia di formazione di medici specializzandi.Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  Nel ricorso il  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  rileva che il risarcimento del danno da omessa ricezione potrebbe riconoscersi solo per i corsi di specializzazione medica cominciati dal 1.1.83 fino all’anno accademico 1990-91.

DIRITTO: Pur essendo avvenuta la relativa iscrizione in epoca anteriore al 1.1.83, ritiene questa Corte di dare continuità all’orientamento da ultimo affermatosi (v. sentenza n. 10612/15) secondo il quale la giurisprudenza della CGUE ha affermato il carattere incondizionato e sufficientemente preciso dell’obbligo di retribuzione per i medici specializzandi, indicando come rimedio alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione della relativa direttiva la cd. applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria, prevedendo la possibilità di risarcire tutti coloro che avevano subito un danno, senza effettuare alcuna distinzione in ordine all’anno di iscrizione al corso di specializzazione. La limitazione ai soli medici iscritti ai corsi di specializzazione a partire dal 31 dicembre 1982 non trova riscontro nelle direttive CEE 16 giugno 1975 n. 75/363 e 26 gennaio 1982 n. 82/76, anzi, è indirettamente smentita dall’art. 14 di quest’ultima direttiva – secondo cui "le formazione a tempo ridotto di medici specialisti iniziate prima del gennaio 1983, in applicazione dell’ articolo 3 della direttiva 75/363/CEE, possono essere completate conformemente a tale articolo" – e comunque si pone in contrasto con il criterio della la cd. applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria comportante la previsione della possibilità di risarcire tutti coloro che avevano subito un danno, indicato dalla CGUE come rimedio alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione della direttiva

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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