Il Consiglio di Stato ha affermato che in ordine alle controversie che si innestano sul segmento esecutivo del provvedimento disciplinare sussiste la giurisdizione (speciale) della Commissione Centrale ex art. 17 d.lvo n. 233/1946. Ciò in quanto ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c) del Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, “alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:(…) c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all’albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore”. Dispone invece il comma 4 che “contro i provvedimenti per le materie indicate ai commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e quelli adottati ai sensi del comma 3 nelle medesime materie, è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie”. L’art. 18, comma 1, lett. a) prevede poi che “la Commissione centrale decide sui ricorsi ad essa proposti a norma del presente decreto”. Dal combinato disposto delle norme citate si evince quindi che la competenza della Commissione centrale involge anche i ricorsi aventi ad oggetto l’esecuzione dei provvedimenti disciplinari (e non solo, quindi, questi ultimi, nella loro dimensione statica). Il procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie si articola, quindi, in una prima fase, svolta davanti all’ordine professionale locale, che ha natura amministrativa; nel caso di impugnazione dell’atto che la definisce, alla stessa segue un’ulteriore fase che è svolta, invece, davanti ad un giudice ed ha natura giurisdizionale.
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