La Suprema Corte ha affermato che non possono pretendere dallo Stato italiano il risarcimento del danno a seguito della tardiva attuazione delle direttive comunitarie n. 75/362 e n.75/363 e successive integrazioni, coloro i quali abbiano iniziato prima del 1991 una specializzazione non contemplata dalle suddette Direttive e di cui non sia dimostrata l’equipollenza di fatto alle specializzazioni ivi previste. È, inoltre, irrilevante che la specializzazione conseguita sia stata, in seguito, inclusa tra quelle qualificate conformi alle norme delle Comunità economiche europee dal D.M. 31 ottobre 1991.
