• Home
  • Sentenze
  • Naturopata condannato per esercizio abusivo della professione medica

Naturopata condannato per esercizio abusivo della professione medica

Cassazione Penale Sentenza n. 8885/16 – Naturopata condannato per esercizio abusivo della professione medica – La Corte di Cassazione ha affermato che “ciò che rileva ai fini dell’accertamento del reato di esercizio abusivo della professione medica non è il metodo scientifico adoperato, ma la natura dell’attività svolta. Ciò che caratterizza l’attività medica, per la quale è necessaria una specifica laurea e una altrettanto specifica abilitazione, è la ‘diagnosi’, cioè l’individuazione di un’alterazione organica o di un disturbo funzionale, la ‘profilassi’, ossia la prevenzione della malattia, e la ‘cura’, l’indicazione dei rimedi diretti ad eliminare le patologie riscontrate ovvero a ridurne gli effetti. Sicché non ha rilievo la circostanza che queste tre componenti della professione medica siano effettuate in base a tecniche o metodi non tradizionali, come quelli omeopatici o naturopati, in quanto ciò che rileva è che siano poste in essere da soggetti che non hanno conseguito la prescritta abilitazione medica”.

FATTO: La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 2 maggio 2012 emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti di C.L.T., ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo b) per intervenuta prescrizione, mentre ha confermato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 348 c.p., rideterminando la pena in euro 300,00 di multa. Secondo l’accusa l’imputato, presso il Centro Italiano di (Omissis), di cui era anche socio, avrebbe esercitato abusivamente la professione medica, senza la necessaria laurea in medicina e la successiva abilitazione, visitando i pazienti, sottoponendoli alla biorisonanza magnetica con un apposito macchinario, effettuando diagnosi e consigliando loro la cura, anche tramite farmaci omeopatici che a volte provvedeva a vendere direttamente. La Corte territoriale ha ritenuto che l’imputato abbia svolto attività medica, effettuando diagnosi e prescrivendo cure, considerando irrilevante la circostanza che seguisse la medicina omeopatica.

DIRITTO: La Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte d’appello ha correttamente riconosciuto la sussistenza del reato. Deve ribadirsi che per la sussistenza del reato di abusivo esercizio della professione medica deve aversi riguardo al concreto svolgimento di atti tipici, cioè di atti riservati a detta professione, dovendo negarsi che possa avere rilievo, per escluderne la configurabilità, la circostanza che l’agente non si presenti come "medico", ma come esercente un’attività alternativa a quella della medicina tradizionale. Ciò che rileva ai fini dell’accertamento del reato di esercizio abusivo della professione medica non è il metodo scientifico adoperato, ma la natura dell’attività svolta. Ciò che caratterizza l’attività medica, per la quale è necessaria una specifica laurea e una altrettanto specifica abilitazione, è la "diagnosi", cioè l’individuazione di un’alterazione organica o di un disturbo funzionale, la "profilassi", ossia la prevenzione della malattia, e la "cura", l’indicazione dei rimedi diretti ad eliminare le patologie riscontrate ovvero a ridurne gli effetti. Sicché non ha rilievo la circostanza che queste tre componenti della professione medica siano effettuate in base a tecniche o metodi non tradizionali, come quelli omeopatici o naturopati, in quanto ciò che rileva è che siano poste in essere da soggetti che non hanno conseguito la prescritta abilitazione medica. Invero, deve riconoscersi la possibilità del libero svolgimento di un’attività come quella dei naturopata ovvero di quelle rientranti nel novero della medicina alternativa, tuttavia tali attività non possono mai sostanziarsi "in atti tipici della professione medica": più precisamente, ad un soggetto privo dell’abilitazione medica è concesso svolgere tali attività – in presenza dei requisiti prescritti -, purché non esegua diagnosi di malattie, non prescriva rimedi terapeutici e non somministri farmaci, perché in questo caso la sola circostanza che si tratti di metodiche alternative, pur se riconosciute dalla legge, non consente di ritenere lecito l’esercizio di un’attività corrispondente a quella medica da parte di chi non ha le competenze tecnico-scientifiche formalmente asseverate a seguito dei conseguimento dell’abilitazione. La Corte di Cassazione ha quindi affermato che l’esercizio abusivo di una professione non richiede il dolo specifico, per cui è sufficiente la volontarietà dell’azione nella quale si concreta la condotta criminosa, con la conseguenza che la convinzione di non operare contra legem si risolve in una ignoranza della legge penale che non può essere invocata come scusante

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.