Tar Toscana Sentenza n. 193/17 – Graduatorie concorsuali ASL – “Non possono esservi dubbi che le aziende o gli enti del SSN siano esclusi dai limiti assunzionali, con la conseguenza che non è applicabile nei loro confronti il regime di proroga delle graduatorie invocato dai ricorrenti”.
FATTO E DIRITTO: Riferisce il ricorrente di essere collocati, come idoneo non vincitore, nella graduatoria approvata il 25 settembre 2009 all’esito del concorso indetto da ESTAV Nord Ovest per la copertura di un posto di dirigente medico. Con la delibera n. 280/2015, il Direttore generale dell’ESTAR, nell’esercizio delle competenze attribuite in materia dall’art. 101, comma 1, della l. reg. n. 40/2005 disponeva: "1. Di dare atto che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche sono da ritenersi vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione…ai sensi dell’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001, 2 Di ritenere decadute le graduatorie concorsuali riepilogate nel prospetto allegato al presente atto…fatti salvi gli effetti degli atti di assunzione dei candidati individuati, disposti dalle Aziende/Enti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento". Avverso tale atto propone ricorso il dott. P. chiedendone l’annullamento. Il ricorso non è suscettibile di accoglimento. Invero i concorrenti risultati solo idonei e non vincitori all’esito delle procedure concorsuali de quo erano titolari di una aspettativa non qualificata o di mero fatto allo scorrimento delle graduatorie rispetto alle quali non sussisteva alcun obbligo di attingervi da parte dell’amministrazione, a prescindere dalle ragioni, di cui si dirà in seguito, in ordine alla natura vincolata del provvedimento che avrebbe reso superflua la partecipazione al procedimento. Rileva, condivisibilmente, l’amministrazione resistente per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale l’art. 1, comma 565, della l. n. 296/2006 non ha più previsto i limiti alle assunzioni inseriti in precedenza dall’art. 1, comma 98, della l. n. 311/2004, fissando soltanto l’obbligo di riduzione della spesa complessiva sostenuta per il personale. Ai fini della risoluzione della controversia, è necessario, quindi, accertare se le amministrazioni sanitarie possano farsi rientrare nel perimetro di quelle soggette a limitazioni delle assunzioni. In proposito, viene in primo luogo in considerazione quanto disposto, relativamente al triennio 2007-2009, dall’art. 1, comma 565, della legge n. 296/2006, secondo cui "gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento". Se ne deduce che la norma in parola ha escluso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale da puntuali vincoli assunzionali intesi in termini numerici (riferiti al contingente di personale già in servizio), imponendo solo una riduzione della spesa complessiva prevista per tale voce di bilancio, fatta eccezione per le aziende soggette a piani di rientro in caso di dissesto finanziario, ipotesi pacificamente non ricorrente nel caso di specie. Se ne deve concludere che, alla luce della disciplina sopra riportata, non possono esservi dubbi che le aziende o gli enti del SSN siano esclusi dai limiti assunzionali, con la conseguenza che non è applicabile nei loro confronti il regime di proroga delle graduatorie invocato dai ricorrenti