Colpa medica nell’attività di equipe

Cassazione Penale Sentenza n. 20125/16 – Colpa medica nell’attività di equipe – Nella colpa medica nell’attività di equipe ciascuno dei soggetti che si dividono il lavoro risponde dell’evento illecito, non solo per non aver osservato le regole di diligenza, prudenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma altresì per non essersi fatto carico dei rischi connessi agli errori riconoscibili commessi nelle fasi antecedenti o contestuali al suo specifico intervento.

FATTO: Il S. era stato tratto a giudizio e condannato alla pena ritenuta di giustizia (ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili) per rispondere del reato di cui agli artt. 113 e 589 c.p., per aver cagionato per colpa la morte di C.W.A.. Colpa consistita in imperizia perché, quale dirigente medico in servizio il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), dovendo conoscere la TAC effettuata all’ingresso ((OMISSIS)) che evidenziava un quadro occlusivo determinato da un "ispessimento di natura neoplastica delle pareti del tratto sigma-retto e la RX addome della medesima data, che mostrava colon con grossolani livelli idroaerei, in corrispondenza del traverso e della fessura sx ed ingombro da feci nell’ascensore e discendente come per occlusione del sigma, visitando la paziente il (OMISSIS) e rilevando che la stessa presentava un quadro conclamato di occlusione intestinale (addome disteso, peristalsi scarsa, rumori di timbro metallico e di filtrazione, assenza di feci in ampolla rettale, nausea persistente) che imponeva un intervento chirurgico non più procrastinabile, omettendo di valutare correttamente il suddetto quadro clinico, non effettuava l’intervento chirurgico necessario; imperizia perché il S. (e gli altri sanitari coimputati) nonostante al momento della richiesta della colonscopia non vi fossero elementi che controindicassero nè "la sua esecuzione nè la sua preparazione prevista per il giorno (OMISSIS), quando la modificazione clinica si modificò e ciò avvenne già il giorno (OMISSIS) con la presenza di nausea e vomito, non mutarono la loro decisione in merito alla preparazione cd. "dall’alto" (mentre sarebbe stata più opportuna una preparazione dal basso o che l’esame venisse eseguito in tempi più rapidi) facendo somministrare alla paziente elevate quantità d’acqua e di lassativi osmotici che, non venendo eliminate se non in minimissima parte, aumentavano il contenuto intestinale a monte dell’ostruzione con un peggioramento del quadro clinico.

DIRITTO: Nella colpa medica nell’attività di equipe ciascuno dei soggetti che si dividono il lavoro risponde dell’evento illecito, non solo per non aver osservato le regole di diligenza, prudenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma altresì per non essersi fatto carico dei rischi connessi agli errori riconoscibili commessi nelle fasi antecedenti o contestuali al suo specifico intervento. La Corte ha affermato il principio secondo cui ogni sanitario, oltre che il rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, sarà anche astretto dagli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune unico. In virtù di tali obblighi il sanitario non potrà esimersi dal valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza ponendo se del caso rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, e come tali rimediabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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