Responsabilità medica-sentenza n. 8080/17

Cassazione Penale Sentenza n. 8080/17 – Responsabilità medica  – “Le linee guida accreditate operano come direttiva scientifica per l’esercente le professioni sanitarie; e la loro osservanza costituisce uno scudo protettivo contro istanze punitive che non trovino la loro giustificazione nella necessità di sanzionare penalmente errori gravi commessi nel processo di adeguamento del sapere codificato alle peculiarità contingenti”.

FATTO E DIRITTO: In primo grado (Omissis) e (Omissis) venivano dichiarati colpevoli del reato di lesioni personali colpose loro ascritto e condannati ala pena di mesi 6 di reclusione ciascuno. In particolare si contestava agli imputati, nelle rispettive qualità di medico anestesista il (Omissis) e di infermiere (Omissis), che ebbero in carico il paziente (Omissis) e responsabili della c.d. fase di risveglio post operatorio, di non aver adeguatamente vigilato il paziente al termine dell’operazione chirurgica cui lo stesso era stato sottoposto, così non avvedendosi che lo stesso subiva un arresto respiratorio che comportava un successivo arresto cardio circolatorio con conseguenti lesioni gravissime derivate alla prolungata ipossia cerebrale con successivo stato di coma. La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione estende la rilevanza della colpa lieve anche ad addebiti diversi dall’imperizia. In tema di responsabilità medica l’osservanza delle linee guida accreditate dalla comunità scientifica esclude la rilevanza della colpa lieve, la novella pur trovando terreno d’elezione nell’ambito dell’imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo della condotta dell’agente sia quello di diligenza. Le linee guida accreditate operano come direttiva scientifica per l’esercente le professioni sanitarie; e la loro osservanza costituisce uno scudo protettivo contro istanze punitive che non trovino la loro giustificazione nella necessità di sanzionare penalmente errori gravi commessi nel processo di adeguamento del sapere codificato alle peculiarità contingenti. Non può tuttavia escludersi che le linee guida pongano regole rispetto alle quali il parametro valutativo della condotta dell’agente sia quello della diligenza; come  nel caso in cui siano richieste prestazioni che riguardino più la sfera della accuratezza di compiti magari particolarmente qualificanti, che quella della adeguatezza professionale. Il giudice dell’appello, invero, non ha tenuto nella dovuta considerazione la distinzione esistente tra fase di risveglio e fase di recupero, la prima affidata in via prioritaria al medico che deve intervenire con le manovre tecniche necessarie a ripristinare le normali funzioni vitali,la seconda affidata prioritariamente al personale infermieristico, per la quale è richiesta la assidua sorveglianza del paziente per controllare l’evoluzione della situazione e sollecitare l’intervento del medico ove necessario. La Corte annulla la sentenza impugnata relativamente a (Omissis) medico anestesista con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Catania

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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