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Incarichi di Consulenza a pensionati ex dipendenti del SSN: il Governo dice no

Un’interrogazione parlamentare, presentata il 15 maggio dall’Onorevole Raffaele Calabrò, ha posto all’attenzione del Governo la vexata quaestio dell’incompatibilità tra l’affidamento di incarichi di consulenza e il trattamento pensionistico per i medici ex dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale.

Ma cosa ha risposto il Governo? Ce lo illustra, di seguito, il nostro Ufficio Legislativo. In allegato, la Comunicazione n° 58, già inviata a tutti i presidenti d’Ordine, con il resoconto dell’interrogazione parlamentare.

Incompatibilità tra incarichi di consulenza e trattamento pensionistico per il personale medico già dipendente del SSN – Risposta del Governo

L’On. Raffaele Calabrò ha presentato un’interrogazione parlamentare avente ad oggetto le iniziative volte a regolamentare l’incompatibilità tra incarichi di consulenza e trattamento pensionistico per il personale medico già dipendente dal Servizio sanitario nazionale.

L’On. Raffaele Calabrò, intervenuto nella seduta della Commissione Affari Sociali del 15 maggio 2014, nell’illustrare l’interrogazione, ha rilevato che, nonostante la normativa vigente precluda l’affidamento degli incarichi di studio e di consulenza ad ex dipendenti del Servizio sanitario nazionale collocati in quiescenza, le aziende sanitarie continuano ad assegnare tali incarichi ai predetti soggetti con convenzione pubblica, contravvenendo così alle norme previste, in particolare, dall’articolo 25 della legge n.  724 del 1994 e dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n.  95 del 2012 (cosiddetta spending review).

Il Sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo, rispondendo all’interrogazione, ha precisato che “in merito alla questione delineata nell’interrogazione parlamentare in esame, in via preliminare, occorre evidenziare che, come anche chiarito dal Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito di un parere fornito alla Struttura interregionale sanitari convenzionati del 16 dicembre 2013, non sembrano sussistere dubbi sull’applicabilità del divieto di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n.  95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  135 del 2012, anche al conferimento di incarichi di medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ove il soggetto interessato sia cessato da un rapporto di dipendenza con il medesimo Servizio, atteso che il rapporto convenzionale viene inquadrato, come da giurisprudenza consolidata, fra le prestazioni d’opera professionale, di natura privatistica”. L’art. 5, comma 9, del D.L. 95/12 prevede infatti il divieto delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

L’On. Raffaele Calabrò in sede di replica ha auspicato che avvenga la cessazione della prassi denunciata che, oltre ad essere contra legem, contribuisce ad aggravare le difficoltà occupazionali in atto vissute dalle nuove generazioni.

Autore: Redazione FNOMCeO

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