Iniziative
in ordine all’ottemperanza di alcune sentenze del Tar Lazio in materia
di trattamento economico dei medici ex condotti – L’On. GIAN LUIGI GIGLI rileva che la
giustizia amministrativa ha disposto l’annullamento dell’articolo 133
del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, con cui è
stata recepita la disciplina dell’accordo per il personale del Servizio
sanitario nazionale, e ciò perché, violando il principio della
perequazione retributiva, aveva congelato il trattamento economico dei
medici ex condotti e li aveva esclusi dalle indennità previste per il
restante personale medico. Nonostante le
sentenze, le retribuzioni della categoria non sono state rideterminate e
non è stato riconosciuto il diritto alla retribuzione individuale di
anzianità, con ovvio pregiudizio economico per gli interessati. PIER CARLO PADOAN, Ministro dell’Economia e delle Finanze, risponde all’interrogazione sottolineando che “la
questione sollevata dall’onorevole Gigli concerne il riconoscimento del
diritto del personale medico ex condotto al percepimento degli
incrementi dei valori stipendiali tabellari secondo la dinamica
contrattuale prevista per il restante personale medico del Servizio
sanitario nazionale, nonché delle indennità delle voci componenti il
trattamento fondamentale. La materia è stata oggetto di emendamenti
parlamentari presentati nel corso dell’iter di conversione del
decreto-legge n. 78 del 2015, enti locali, e del decreto-legge n. 210
del 2015, proroga termini, nonché in sede di discussione del disegno di
legge di stabilità 2016. L’ordine del giorno presentato in sede di
discussione del disegno di legge di stabilità 2016 recava l’impegno del
Governo ad assumere iniziative in ordine al pagamento delle somme dovute
agli aventi diritto, a valutare la definizione di ogni pendenza, ad
assumere iniziative volte alla rideterminazione con effetto retroattivo
dell’intera disciplina contrattuale in materia, in ottemperanza delle
predette sentenza del TAR Lazio n. 640 del 1994 e del Consiglio di Stato
n. 2537 del 2004. In merito alle proposte emendative, il MEF ha
espresso il proprio parere contrario perché non risultavano corredate da
apposita relazione tecnica contenente gli elementi necessari a valutare
l’esatta quantificazione degli oneri, di rilevante entità, derivanti
dall’ottemperanza delle sentenze in argomento, stimati dapprima in 38
milioni per il 2015 e 58 per gli anni 2016-2018, e nell’ultima proposta
emendativa in 100 milioni di euro annui, nonché la congruità della
relativa copertura finanziaria. Ciò
posto, si ritiene che la problematica in argomento possa essere risolta
con la predisposizione, previa attuazione di un apposito tavolo tecnico
che raccolga gli elementi necessari per pervenire all’individuazione
dell’effettivo onere, di un’apposita norma che, attraverso l’istituzione
di uno specifico fondo, favorisca una soluzione transattiva della
vicenda”.
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