La Suprema Corte ha affermato che ai fini IRAP non è sufficiente che il professionista si avvalga di una struttura organizzata essendo necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi. In altri termini, l’esercizio di professioni in forma societaria costituisce, ex lege, presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività. Ciò detto, il Giudice di merito non può desumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione dal solo fatto che l’esercente attività autonoma si avvalga di una società di supporto, senza estendere l’accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, dei vari rapporti giuridici. Tuttavia, nel caso in esame il contribuente lavorava nel contesto di una casa di cura della cui organizzazione evidentemente usufruiva; conseguendone per il Giudice di merito la necessità di verificare se ciò avveniva all’interno di una struttura di cui il professionista aveva la piena e personale disponibilità, anche alla luce di eventuali ruoli sociali e/o apicali rivestiti all’interno del Centro clinico diagnostico. Si tratta, dunque, di duplice accertamento indispensabile per non incorrere nell’errata applicazione della legge d’imposta e nell’errata applicazione dell’onere e del riparto probatorio denunciate dal fisco ricorrente.
Questo sito Web utilizza i cookie in modo da poterti offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando torni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.
Leggi la privacy policy completa.