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Responsabilità del Ministero della Salute nelle trasfusioni di sangue infetto da HCV

FATTO: Con ricorso notificato al Ministero della Salute in data 2 marzo 2015 e depositato il successivo 13 marzo, i ricorrenti espongono di essere rispettivamente il N. destinatario della sentenza con la quale Tribunale di Roma accoglieva la domanda di risarcimento del danno e condannava il Ministero della salute al pagamento di quanto dovutogli per tale titolo per avere subito trasfusioni di sangue infetto da HCV, nonché dei relativi interessi dalla data di emissione della sentenza e fino al definitivo; e l’Avv. C. a titolo di diritti, onorari e spese quale difensore distrattario con condanna dunque del Ministero al pagamento di E. 1.200,00 per esborsi, E. 1.200,00 per spese di CTU e 15.000 per diritti ed onorari, il 15% su diritti ed onorari per spese generali, oltre CPA al 4% e IVA 22%, dedotta eventuale ritenuta di acconto IRPEF.

DIRETTO: Con la sentenza n. 5806/2014 resa in data 27 gennaio – 12 marzo 2014 il Tribunale Ordinario di Roma – Sezione II civile si è pronunciato sul ricorso proposto dal ricorrente N. R., che sottoposto ad emotrasfusioni dal 1981 ne conseguiva epatite HCV con segni di disfunzionalità epatica attiva.

Il Tribunale civile accertava la responsabilità del Ministero della Salute nella produzione dell’evento lesivo occorso alla parte attrice N. R. come causato dalla trasmissione mediante infusione in terapia trasfusionale periodica eseguita con decorrenza dal 1981 in regime di ricovero ospedaliero di day hospital, del virus HCV-RNA e per l’effetto condannava dunque il Ministero della salute al pagamento della somma complessiva già attualizzata di Euro 409.867,53. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto ordina al Ministero della salute di dare esecuzione alla sentenza n. 5806/2014 resa in data 27 gennaio – 12 marzo 2014 dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione II civile corrispondendo ai ricorrenti N. R, Alessio e C. Giuseppe le somme in motivazione indicate nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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