Stop alla scorciatoia prevista dalla Regione Lombardia per il reclutamento di medici e specialisti stranieri tramite un riconoscimento semplificato dei titoli conseguiti all’estero. Il Tar della Lombardia, con due sentenze “gemelle” nei contenuti e nelle conclusioni, ha infatti accolto i ricorsi della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, la FNOMCeO, e dell’Ordine dei Medici di Milano, annullando la delibera con cui, dieci mesi fa, la Regione aveva introdotto una procedura molto semplificata per l’autorizzazione all’esercizio temporaneo in Italia, con titoli conseguiti all’estero, di una lista di specializzazioni mediche, poi ampliata con un successivo decreto dirigenziale.
E ciò per due motivi: sia il diritto degli iscritti agli Albi italiani a non subire una disparità di trattamento rispetto ai professionisti esteri; sia, soprattutto, l’interesse della collettività a non essere esposta all’esercizio dell’arte medica da parte di soggetti “potenzialmente non qualificati”. Due interessi che rientrano a pieno titolo – riconoscono i giudici – tra quelli protetti dalla FNOMCeO, che “agisce quale ente esponenziale, a tutela di un interesse proprio e della categoria degli iscritti, che si sostanzia nella salvaguardia dei professionisti e nella tutela del corretto esercizio dell’arte medica, stante il potere-dovere degli ordini professionali, di cui è espressione la Federazione, di verificare la sussistenza di un’adeguata formazione e competenza dei propri iscritti”.
Nel merito – secondo i giudici amministrativi che fanno proprie le osservazioni della FNOMCeO – la Regione ha ecceduto i limiti della deroga prevista dalla normativa e “in sostanza ha introdotto una disciplina alternativa a quella dettata dal legislatore nazionale, che oblitera in concreto la verifica sostanziale delle competenze dei professionisti con qualifiche conseguite all’estero”.
Infatti, secondo la deliberazione impugnata, la procedura di riconoscimento sarebbe potuta avvenire, per alcune specializzazioni, in base a un criterio meramente numerico, potendo prescindere dall’iscrizione a un albo professionale nel Paese di provenienza, che sarebbe stata sostituita da una mera “dichiarazione di valore” vidimata all’autorità diplomatica o consolare italiana. Si sarebbe fondata su una verifica esclusivamente teorica, che sarebbe andata a buon fine anche in caso di mancata correlazione tra la specializzazione estera e quella italiana, compensando gli anni di specializzazione mancanti con generici anni di anzianità di servizio in ospedale, riconosciuti dal Paese di origine. Si sarebbe tenuto solo conto, in buona sostanza, della conformità della domanda rispetto allo schema generato dalla piattaforma informatica della Regione, mancando alcuna previsione che consentisse una verifica sostanziale sulla capacità tecnica dei professionisti.
In estrema sintesi, secondo il Tar, la Regione Lombardia ha male esercitato il potere che la legge le ha concesso, permettendo l’esercizio della professione a prescindere dalle verifiche attitudinali, di competenza e di capacità sostanziali, previste dalla normativa nazionale, che risultano irrinunciabili ai fini della tutela del valore fondamentale della salute di cui all’articolo 32 della Costituzione.
“La sentenza – commenta il Presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli – mette al primo posto la tutela della salute dei cittadini, in quanto afferma in maniera esplicita il valore della formazione professionale quale presupposto dell’assistenza sanitaria. In particolare, si afferma che la deroga prevista dalla legge riguarda le procedure amministrative mentre restano impregiudicati i requisiti fissati dalle norme europee e nazionali per poter esercitare una professione sanitaria in Italia. Questo, dicono i giudici, a garanzia della idonea tutela della salute e della qualità delle prestazioni sanitarie”.
“Le Regioni – spiega – sono tenute alla verifica del percorso formativo dei medici esteri in maniera derogatoria rispetto alle procedure ministeriali, ma non possono fare a meno di verificare la competenza dei medici da reclutare, in aderenza a quanto previsto a livello europeo dalla direttiva qualifiche”.
“In questo senso – aggiunge – il ruolo degli Ordini nel prevedere e realizzare un’uniformità di comportamento dei professionisti, sia sul piano deontologico che su quello formativo, attraverso la formazione continua, viene ulteriormente valorizzato”.
“Le perplessità espresse a più livelli – prosegue – dalla FNOMCeO e dagli Ordini sono state ampiamente condivise dalla Magistratura, che ha ribadito i principi costituzionali che sostengono e alimentano il nostro Servizio sanitario nazionale. La Federazione ha infatti agito a tutela dell’interesse della collettività a non essere esposta all’esercizio dell’arte medica da parte di soggetti potenzialmente non qualificati e anche a tutela del diritto dei medici italiani a non subire una disparità di trattamento rispetto ai professionisti esteri”.
“Auspichiamo che si approvi rapidamente – conclude Anelli – così come richiamato anche dalla sentenza, l’accordo Stato- Regioni che renda uniforme la procedura non solo amministrativa ma anche quella sostanziale per il riconoscimento dei titoli esteri e confermiamo la nostra disponibilità come FNOMCeO a collaborare per garantire un esercizio professionale uniforme e di qualità da parte di tutti i professionisti che esercitano in Italia”.
“Vince la tutela della salute – commenta il presidente nazionale della Commissione Albo Odontoiatri Andrea Senna – e viene ribadita la necessità, per garantire questo diritto, di un corretto esercizio della Professione. Corretto esercizio sul quale la FNOMCeO, come Ente sussidiario dello Stato, è tenuta a vigilare, come riconosciuto dai giudici del Tar Lombardia. Questa azione della FNOMCeO a tutela della salute collettiva si ricollega alle analoghe attività della Commissione Albo Odontoiatri nazionale, che più volte e in sedi diverse ha rappresentato l’inapplicabilità della normativa sul riconoscimento in deroga agli Odontoiatri, per i quali non si riscontra peraltro nessuna carenza”.
Ufficio Stampa FNOMCeO
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16 settembre 2025
Autore: Ufficio Stampa FNOMCeO