La Suprema Corte ha affermato che l’allegato 7 del CCNL dell’Area dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003 del 3 novembre 2005, contenente esempi sull’applicazione degli artt. 37 e 38 comma 4 ai dirigenti medici a rapporto di lavoro esclusivo, non riguarda i soli dirigenti medici già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 i quali, nel corso del biennio 2002-2003, abbiano beneficiato dell’attribuzione, in proprio favore, di un incarico di livello superiore rispetto a quello precedentemente posseduto, ma si applica anche a quelli che tali incarichi ottengano successivamente.
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