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Danno da trasfusione – L’onere della prova grava sulla struttura ospedaliera

Cassazione Civile  – Danno da trasfusione – L’onere della prova grava sulla struttura ospedaliera  – La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di danno da infezione trasfusionale è onere della struttura ospedaliera dimostrare che al momento della trasfusione il paziente avesse già contratto l’infezione per la quale domanda il risarcimento. Sentenza n. 18895/15

FATTO: Nel 1998 E.A.M. convenne dinanzi al Tribunale di Roma l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", la Gestione Stralcio della USL Policlinico Umberto I e la Regione Lazio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da infezione da HIV, causata – secondo la prospettazione attorea – da una trasfusione eseguita nel Policlinico Umberto I. 2. Con sentenza 18.9.2002 n. 34737 il Tribunale di Roma rigettò la domanda. La sentenza venne appellata dalla parte soccombente. 3. La Corte d’appello di Roma con sentenza 24.10.2011 n. 4420 rigettò il gravame.

DIRITTO: In tema di danno da infezione trasfusionale, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che "compete al debitore ovvero la struttura ospedaliera dimostrare che l’inadempimento non era eziologicamente rilevante – perché l’affezione era già in atto al momento del ricovero" (Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008, Rv.600903, in seguito sempre conforme). La sentenza d’appello ha palesemente violato tale principio, pretendendo che fosse non già l’ospedale e dimostrare che la paziente fosse già infetta al momento dei ricovero, ma che fosse la paziente a dimostrare di essere stata sana al momento della trasfusione. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, la quale nel riesaminare il caso applicherà il seguente principio di diritto:In tema di danno da infezione trasfusionale è onere della struttura ospedaliera dimostrare che al momento della trasfusione il paziente avesse già contratto l’infezione per la quale domanda il risarcimento

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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