La Suprema Corte ha affermato che la norma di cui all’art. 23 ACN 2005 va interpretata nel senso che il riconoscimento dell’anzianità giuridica in favore dei medici convenzionati già in servizio presso il S.S.N. passati alla specialistica ambulatoriale è inteso soltanto a stabilire un ordine di priorità nell’attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato nel predetto settore ma non produce effetti ai fini del riconoscimento dell’anzianità economica di cui non si fa menzione nel predetto ACN.
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