La Suprema Corte ha affermato che riguardo alla rideterminazione dei fondi aziendali destinati al finanziamento della retribuzione accessoria per la dirigenza medica, non esiste un meccanismo rigidamente determinato nel rapporto fra implementazione delle risorse destinate alla parte variabile del fondo per la retribuzione di posizione e dotazione organica, così da determinare un automatismo matematico, fisso ed invariabile. Tale meccanismo, come correttamente posto in rilievo dalla Corte territoriale, renderebbe, di fatto, prive di reale significato altre norme contrattuali (artt. 39 c.c.n.l. 2000 e 24 c.c.n.l. 2005) che assegnano alle aziende il compito di individuare la porzione incrementale della quota variabile della retribuzione di posizione in relazione alla graduazione degli incarichi ma nei limiti della disponibilità del fondo, ciò presuppone che il fondo non sia stato rigidamente determinato sulla base di un criterio aritmetico con riferimento alla complessiva retribuzione di posizione che potrebbe competere a ciascuna posizione dirigenziale.
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