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Corte di Cassazione, Sentenza 2 febbraio 2026 n. 4193 – Medici – Guardia medica presso il carcere – Pubblico ufficiale

La Suprema Corte ha affermato che il medico, anche se non opera in una struttura pubblica ma è convenzionato con l’A.S.L., riveste la qualifica di pubblico ufficiale, e non quella di incaricato di pubblico servizio, in quanto svolge la sua attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazioni alla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche, ovvero presso strutture private convenzionate. Identiche considerazioni valgono per il medico privato professionista “convenzionato” con la ASL, addetto alla guardia medica.

Nel caso di specie si è rilevato che il medico di guardia presso la casa circondariale è un pubblico ufficiale, avuto riguardo alla natura dell’attività effettivamente esercitata. Essendo addetto all’assistenza e alla cura della salute dei detenuti, concorre alla realizzazione delle finalità proprie della casa circondariale, trattandosi di finalità che possono essere perseguite sia mediante l’impiego di personale dipendente sia mediante la costituzione di rapporti di lavoro autonomo di natura privatistica

Autore: Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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