La tutela della salute compete al medico. La sicurezza pubblica compete alle Forze dell’Ordine. E, dalla netta distinzione tra funzione sanitaria e funzione di sicurezza, deriva la necessità di rivedere l’intera procedura relativa al trasferimento nei CPR, i Centri di Permanenza per il Rimpatrio. In particolare, la valutazione clinica del medico, che “deve riguardare esclusivamente lo stato di salute dell’individuo e non costituire atto autorizzativo”.
A ribadirlo, in un Ordine del Giorno approvato all’unanimità, il Consiglio nazionale della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, vale a dire l’assemblea dei 106 Presidenti degli Ordini territoriali, riuniti a Roma in occasione della VI Giornata del Personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del Volontariato.
Lo spunto è dato dai fatti del 12 febbraio scorso a Ravenna, dove otto medici dell’Ospedale sono stati, dopo una serie di perquisizioni, iscritti nel registro degli indagati per l’attività certificativa connessa alla valutazione di idoneità sanitaria al trattenimento nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio. Ma non è la prima volta che la FNOMCeO si esprime su questo tema: già nel novembre del 2024 il Comitato Centrale era intervenuto con una Mozione dai contenuti analoghi.
Quattro i punti ribaditi, nero su bianco, dai Presidenti del Consiglio nazionale, che esprimono anche la loro solidarietà agli Ordini dell’Emilia-Romagna.
“L’atto medico è presidio costituzionale” è il primo. E questo in base all’articolo 32 della Costituzione definisce la salute come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.
“Il medico, nell’esercizio di diagnosi, prognosi e certificazione – scrivono infatti i 106 Presidenti – non svolge una funzione accessoria o amministrativa, ma attua direttamente il diritto fondamentale di tutela della salute”.
E, citando due sentenze – della Corte costituzionale e della Cassazione – ricordano come l’autonomia del giudizio clinico rappresenti una garanzia per il cittadino e per la società.
Da qui deriva, consequenzialmente, il secondo punto: “La certificazione sanitaria è parte integrante dell’atto medico”.
“La valutazione di inidoneità sanitaria al trattenimento nei CPR – scrivono ancora i Presidenti del Consiglio nazionale – costituisce atto medico a tutti gli effetti. Essa si fonda su rilievi clinici oggettivi, valutazioni prognostiche e include la diretta responsabilità personale del medico. Il medico non autorizza provvedimenti amministrativi e non esercita funzioni di ordine pubblico. Il medico attesta lo stato di salute e le eventuali condizioni di incompatibilità sanitaria. Attribuire all’atto medico una funzione di legittimazione o di garanzia della sicurezza significa alterarne la natura e compromettere la separazione delle funzioni su cui si fonda lo Stato di diritto”.
Al medico, dunque, compete la tutela della salute, in particolare di chi ne ha più bisogno. E qui veniamo al terzo punto: “La tutela dei soggetti fragili è obbligo deontologico e costituzionale”.
“L’articolo 32 del Codice di Deontologia Medica – sottolineano i Presidenti – impone al medico di tutelare le persone in condizioni di vulnerabilità o fragilità quando ritiene che l’ambiente in cui vivono non sia idoneo a proteggere la loro salute, dignità e qualità di vita. La tutela della salute non dipende dalla condizione amministrativa della persona, ma è strettamente correlata al rispetto della dignità che si deve ad ogni persona, a prescindere dal suo status giuridico e sociale”.
Da qui, dunque, il quarto e ultimo punto, quello sulle “modalità operative e rispetto istituzionale”.
“Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO – si legge ancora nella mozione – nel ribadire la piena fiducia nell’operato della Magistratura e nel principio di presunzione di innocenza, evidenzia come tali interventi devono tener conto del peculiare contesto sanitario in quanto incidono in un sistema dove la fragilità e la sofferenza si sposano con il fondamentale diritto alla salute”.
In allegato, l’Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Nazionale FNOMCeO.
Ufficio Stampa FNOMCeO
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20 febbraio 2026
Autore: Ufficio Stampa FNOMCeO
