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Orario di lavoro: la normativa europea vale anche per gli specializzandi

“Le disposizioni contenute nella direttiva sull’orario di lavoro 2003/88/CE, che consolida e sostituisce le precedenti direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, si applicano anche ai medici in formazione”.

A dirlo, a chiare lettere, è il ministero della Salute (Direzione Generale delle professioni Sanitarie), replicando a un’istanza di chiarimenti di Anaao Assomed.

“La risposta del ministero della Salute ad una precisa richiesta della nostra Associazione mette una pietra tombale su ogni tipo di interpretazione machiavellica della norma” commenta, in una nota, Anaao Giovani.

Ma cosa afferma, nel dettaglio, il Ministero?

I medici in formazione erano stati, in origine, esclusi dal campo di applicazione della prima direttiva, quella del 1993, ma poi inclusi con la successiva direttiva 2000/34 CE. A loro si applicano dunque anche le disposizioni della Direttiva del 2003.

Ne deriva che, anche per i medici in formazione, sussistono dei limiti all’orario di lavoro settimanale che, “comprese eventuali ore straordinarie, non può in media superare un limite massimo di 48 ore a settimana (art.6)” . Ugualmente gli specializzandi hanno inoltre diritto ai periodi di riposo minimi giornalieri e settimanali previsti dalla Direttiva: undici ore consecutive ogni ventiquattro ore lavorate, e ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni (art.3).

È pur vero che l’articolo 17 della stessa Direttiva riconosce agli Stati membri la possibilità di introdurre, anche per quanto riguarda i medici in formazione, delle deroghe a tali limiti che, secondo la normativa italiana di attuazione (Decreto Legislativo n° 66 del 2003), possono essere previste dai Contratti collettivi stipulati a livello nazionale o, in mancanza di essi, dal ministero del Lavoro o – per i pubblici dipendenti – dal ministero per la Funzione Pubblica di concerto col ministro del Lavoro. Ma è altresì vero che tali deroghe, nel caso specifico, non sono mai state introdotte. “L’ordinamento italiano – si legge nel parere del Ministero – relativamente ai medici in formazione non ha adottato disposizioni finalizzate ad introdurre deroghe alle prescrizioni in materia di articolazione dell’orario di lavoro contenute nella direttiva europea”.

Il Ministero conclude che, per quanto riguarda l’orario di lavoro dei medici specializzandi, vale il Decreto Legislativo n° 368 del 1999, che – all’articolo 40, comma 1 – dispone che “l’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno” e cioè trentotto ore settimanali, che comprendono le quattro ore dedicate all’attività didattica frontale. Anche l’Osservatorio Nazionale per la Formazione medico-specialistica del Miur aveva, in precedenza, espresso, sull’orario giornaliero degli specializzandi, un analogo parere.

Leggi il Parere del Ministero della Salute

Leggi il Comunicato Stampa di Anaao Giovani

A cura di Michela Molinari – Ufficio Stampa FNOMCeO 

Autore: Redazione FNOMCeO

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