Corte di Cassazione Penale, Sentenza 14/05/2026, n. 17569 – Colpa medica

L’errore diagnostico contestato all’imputato non consiste nell’omessa anamnesi, ma nella errata interpretazione dell’ECG, esame strumentale che fornisce dati obiettivi indipendenti dalle informazioni anamnestiche; è stato correttamente osservato che i segni clinici emersi dall’ECG imponevano, per sé, l’immediata attivazione del protocollo per infarto miocardico acuto, a prescindere dalla storia clinica riferita dal paziente o dai suoi familiari. Nel caso di specie, il richiamo alla disciplina ad hoc per la fase emergenziale da Covid-19, introdotta dall’art. 3-bis del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, è comunque aspecifico, anzitutto perché i fatti sono risalenti al gennaio 2018 perché, anche sul piano logico-giuridico, il ricorso non allega – né potrebbe – alcun elemento idoneo a ricondurre l’omessa lettura dell’ECG e la conseguente omissione dell’attivazione del percorso per STEMI a condizioni “di emergenza” assimilabili a quelle considerate dalla suddetta normativa, che presuppone un rapporto causale tra evento avverso e contesto straordinario (conoscenze scientifiche limitate sul fenomeno pandemico, impiego di personale non specializzato), e non già la sola fatica individuale o l’ordinario sovraccarico di turno.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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