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L’Igienista dentale non può aprire uno studio autonomo: il Tar Marche accoglie la linea della Commissione Albo Odontoiatri nazionale. Senna: “Necessarie l’indicazione e la compresenza dell’Odontoiatra, che può anche svolgere prestazioni di igiene dentale”

Le prestazioni dell’Igienista dentale devono essere rese su indicazione e con la compresenza dell’Odontoiatra. A ribadirlo, confermando quindi che gli Igienisti non possono aprire studi professionali autonomi, è il Tar Marche, con la sentenza n° 752 del 1° giugno scorso, emessa a seguito del ricorso proposto dalla Federazione nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP contro la Regione Marche e nei confronti della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e degli Ordini dei Medici delle Marche, che si sono costituiti in giudizio. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile e comunque infondato.

“Il giudizio – commenta il Presidente della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) nazionale, Andrea Senna – si è concluso con il pieno accoglimento della linea consolidata della FNOMCeO e della CAO nazionale e ha stabilito principi importanti. In primo luogo, il Collegio non ha ravvisato ragioni per discostarsi dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1703 del 9 marzo 2020, che ha ben chiarito che è la stessa disciplina nazionale a prevedere la necessaria compresenza tra la figura dell’Igienista dentale e quella del Medico Odontoiatra. Come riportato nel testo della Sentenza stessa: ‘Ciò a tutela della salute del paziente, potendo il Medico, qualora presente, prontamente intervenire in casi di urgenza o di necessità, senza che ciò si traduca in una compromissione dell’autonomia tra le due figure, che restano non più legate da un rapporto gerarchico ma di collaborazione professionale, dove ciascuna è responsabile per la prestazione posta in essere’”.

“In seconda istanza – continua Senna – i giudici hanno precisato che non si si concretizza il paventato assorbimento delle competenze professionali dell’Igienista dentale da parte degli Odontoiatri o dei Medici chirurghi abilitati all’esercizio dell’Odontoiatria con la prevista possibilità che anche questi ultimi possano effettuare le prestazioni d’igiene dentale. E questo dal momento che ‘tale previsione, oltre a rispondere al principio del più contiene il meno, nel senso che sarebbe incomprensibile e paradossale escludere la possibilità al medico di svolgere anche prestazioni di igiene dentale ove necessario, è sostanzialmente volta a fronteggiare situazioni particolari, in cui anche sedute di igiene orale possano necessitare di anestesia o di diagnosi di patologia’ esorbitando dalle competenze dell’igienista e richiedendo il necessario coinvolgimento della figura medica”.

In allegato la comunicazione inviata dal Presidente della Commissione Albo Odontoiatri nazionale, Andrea Senna, e dal Presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli a tutti i Presidenti degli Ordini dei Medici territoriali, ai Presidenti delle Commissioni Albo Medici e ai Presidenti delle Commissioni Albo Odontoiatri.

Ufficio Stampa FNOMCeO
informazione@fnomceo.it
3 giugno 2026

Autore: Ufficio Stampa FNOMCeO

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