Non sussiste il diritto alla retribuzione per l’attività impiegata nella vestizione / svestizione e nella pulitura delle divise. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, il rapporto dei medici, che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie, configura un rapporto privatistico di lavoro autonomo-professionale con i connotati della cosiddetta parasubordinazione ed esula dall’ambito del pubblico impiego. Ne discende che la Corte territoriale ha errato nell’estendere alla fattispecie in esame, relativa a medici convenzionati e non subordinati, sia sull’an sia sull’entità del compenso la disciplina dettata dal CCNL per il personale non dirigenziale del Comparto Sanità, mentre la fondatezza della pretesa andava valutata tenendo conto unicamente, da una parte, della disciplina dettata dagli Accordi Collettivi Nazionali vigenti ratione temporis e, dall’altra, della natura autonoma e non subordinata del rapporto, la quale impedisce di considerare l’orario di servizio quello nel quale il medico è sottoposto al potere di direzione, nei termini indicati dalla giurisprudenza formatasi in tema di lavoro subordinato e non estensibile ai medici in esame. Il servizio, infatti, in un rapporto di carattere libero professionale, sia pure reso in forma di collaborazione coordinata e continuativa, non può che essere quello nel quale l’opus è resa.
