Integra il delitto di esercizio abusivo della professione di medico oculista la condotta dell’ottico optometrista quando la prestazione si risolva in valutazioni di carattere diagnostico o in indicazioni di matrice terapeutica, dirette non già a rimediare a mere disfunzioni della funzione visiva, bensì a fronteggiare una vera e propria patologia. La natura non invasiva dello strumento utilizzato non assume decisiva rilevanza ai fini dell’esclusione del reato, dovendosi verificare la natura e la funzionalità diagnostica dell’accertamento realizzato, nonché se la valutazione dell’esito del controllo presupponga conoscenze proprie, in via esclusiva, della professione medico-oculistica.
