Le Regioni, nell’esercizio delle proprie competenze organizzative in materia di assistenza farmaceutica, non possono introdurre limitazioni alle facoltà prescrittive riconosciute dalla disciplina nazionale dell’AIFA ai soggetti legittimati alla prescrizione, neppure mediante strumenti informatici che ne impediscano concretamente l’esercizio. È pertanto illegittima la previsione regionale che riservi ai soli medici specialisti la prima prescrizione dei farmaci antidiabetici ricompresi nella Nota AIFA 100, escludendo i medici di medicina generale, espressamente abilitati dalla medesima Nota. L’inclusione dei medicinali nel Prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) attiene, infatti, al regime distributivo dei farmaci e non può giustificare restrizioni delle facoltà prescrittive riconosciute dalla disciplina nazionale.
