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Consiglio di Stato – Trasferimenti di studenti provenienti da Università mediche straniere

Consiglio di Stato Trasferimenti di studenti provenienti da Università mediche straniere –  La richiesta dello studente, iscritto al corso di laurea in medicina e chirurgia in università straniere, di essere iscritto in università italiane ad anni di corso successivi al primo, con riconoscimento del pregresso periodo di formazione universitaria, non può, sulla base della vigente normativa nazionale ed europea, essere condizionata all’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno. Sentenza n. 4756/15

FATTO: La signora M. F., iscritta al terzo anno del corso di laurea in Odontoiatria della facoltà di Medicina dell’Universidad Europea de Madrid per l’a.a. 2012/2013, ha presentato domanda di trasferimento presso l’Università degli Studi di Cagliari, per l’anno accademico 2012/2013, al cui esito l’Università comunicava che nei corsi a numero programmato, come quello oggetto dell’istanza, gli studenti provenienti da Università straniere possono essere ammessi soltanto dopo che gli stessi abbiano superato la prova di ammissione e vi sia disponibilità di posti per l’anno di interesse.

DIRITTO: L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 2015 ha affermato il principio di diritto, che il Collegio condivide, per cui la richiesta dello studente, iscritto al corso di laurea in medicina e chirurgia in università straniere, di essere iscritto in università italiane ad anni di corso successivi al primo, con riconoscimento del pregresso periodo di formazione universitaria, non può, sulla base della vigente normativa nazionale ed europea, essere condizionata all’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno.Ciò affermato nella medesima pronuncia è stato anche chiarito che restano salvi, in ogni caso, sia il potere/dovere dell’Università italiana della concreta, rigorosa valutazione del percorso di formazione svolto all’estero (per riscontrare l’effettiva equipollenza delle competenze e degli standard formativi dell’università di provenienza rispetto a quelli assicurati dall’istituzione universitaria nazionale) sia, da parte della stessa Università, il rispetto ineludibile del limite del numero di posti disponibili per trasferimento programmato per ogni anno accademico

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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