Corte dei Conti Sentenza n. 431/17 – Medici ammessi a partecipare al corso di formazione specifica in medicina generale – “In relazione al profilo dell’antigiuridicità della condotta, il Collegio rileva che lo svolgimento da parte del medico corsista di attività lavorativa durante il periodo del corso di formazione in medicina generale, si pone in evidente contrasto con la disciplina normativa di riferimento costituita dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 come modificata dal d.lgs. 8 luglio 2003, n. 277, nonché da circolari e decreti ministeriali appresso indicati”. Il divieto di svolgere attività libero professionale da parte del medico che è stato ammesso a partecipare al corso di formazione specifica in medicina generale previsto nella citata disposizione legislativa discende da una valutazione ex ante che il legislatore ha ritenuto di porre in essere per il conseguimento di una finalità di interesse pubblico, quale è quella della massima preparazione, sia a livello teorico sia pratico, da parte di professionisti cui affidare la cura di uno dei più importanti valori, quale è la salute, riconosciuti e tutelati anche a livello costituzionale (cfr. art. 32 Cost).
FATTO E DIRITTO: La Procura ha contestato all’odierna convenuta di aver percepito, nel periodo 29.12.2003-19.12.2005, somme di denaro per un importo complessivo lordo di euro 23.217,80 a titolo di borsa di studio per essere stata ammessa a partecipare al corso di formazione specifica in medicina generale, pur svolgendo, negli anni 2004-2005, attività di sostituzione di un medico pediatra con il servizio sanitario nazionale e attività libero professionale presso la “Servizi Medici Aziendali Servizi sanitari” srl (d’ora in avanti S.M.A. srl). Sempre secondo le prospettazioni della Procura, la convenuta avrebbe agito con dolo, in quanto, nonostante, come comprovato dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 5.1.2004, fosse consapevole dell’incompatibilità prevista dall’art. 24 d.lgs. 368/1999, avrebbe svolto attività libero professionale. In relazione al profilo dell’antigiuridicità della condotta, il Collegio rileva che lo svolgimento da parte del medico corsista di attività lavorativa durante il periodo del corso di formazione in medicina generale, si pone in evidente contrasto con la disciplina normativa di riferimento costituita dal d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 come modificata dal d.lgs. 8 luglio 2003, n. 277, nonché da circolari e decreti ministeriali appresso indicati. In particolare, l’articolo 24 d.lgs. 368/1999, dopo aver previsto, ai commi 1 e 2, che il diploma di formazione specifica in medicina generale (necessario ai fini dell’espletamento dell’attività di medico chirurgo nell’ambito del S.S.N.) si ottiene a seguito di un corso della durata di tre anni, comportante un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza delle attività didattiche teoriche e pratiche, ha statuito, al comma 3, che “la formazione a tempo pieno, implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l’intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno. Delineato il quadro normativo di riferimento, ritiene il Collegio che non sia connotata da antigiuridicità la condotta contestata dalla Procura relativa alle prestazioni rese dall’odierna convenuta per effettuare le sostituzioni, nell’arco del periodo 29.12.2003/19.12.2005, della dottoressa ——, medico pediatra convenzionato in quanto l’articolo 19, comma 11, l. n. 448/2001 ammette per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante il corso di formazione specifica in medicina generale, la sostituzione a tempo determinato di medici convenzionati con il Servizio Sanitario nazionale. Viceversa, ritiene il Collegio che sia connotata da antigiuridicità la condotta contestata dalla Procura contabile alla dottoressa —- relativa allo svolgimento di attività libero professionale presso la casa di cura privata SMA- Servizi Medici Aziendali Sistemi sanitari srl nello stesso periodo nel quale ha percepito la borsa di studio per il corso di formazione in medicina generale. In relazione al rapporto con la SMA- Servizi Medici Aziendali Sistemi sanitari srl risulta, altresì, che la dottoressa —— ha sottoscritto in data 28.10.2002 un accordo di lavoro libero professionale con la SMA- Servizi Medici Aziendali Sistemi sanitari srl e che già da prima dell’inizio del corso di formazione in medicina generale eseguiva prestazioni medico-professionali per le quali veniva remunerata. Il divieto di svolgere attività libero professionale da parte del medico che è stato ammesso a partecipare al corso di formazione specifica in medicina generale previsto nella citata disposizione legislativa discende da una valutazione ex ante che il legislatore ha ritenuto di porre in essere per il conseguimento di una finalità di interesse pubblico, quale è quella della massima preparazione, sia a livello teorico sia pratico, da parte di professionisti cui affidare la cura di uno dei più importanti valori, quale è la salute, riconosciuti e tutelati anche a livello costituzionale (cfr. art. 32 Cost). Conclusivamente, alla luce di tutto quanto sopra visto, va disposta la condanna della dottoressa —– al pagamento, a favore della Regione Campania, della somma complessiva di euro 11.311,68, già comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria