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L’incarico di direttore di struttura complessa è espressione di una scelta di carattere fiduciario

Tar Friuli Venezia Giulia   – L’incarico di direttore di struttura complessa è espressione di una scelta di carattere fiduciario – Il Collegio ritiene, invero, che l’atto di conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa di cui all’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come inserito dall’art. 4 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158 e convertito in legge dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, continui ad essere espressione di una scelta di carattere fiduciario di tipo negoziale, ancorché avvenga all’esito di una procedura atta a garantire le condizioni di un trasparente ed imparziale esercizio dell’attività amministrativa, in applicazione dei principi fissati dall’art. 97 della Costituzione. (Sentenza n. 297/15)

FATTO: Il ricorrente, dirigente medico specialista in otorinolaringoiatria dipendente dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” (già Azienda Ospedaliera “Santa Maria degli Angeli”), quale partecipante alla procedura per il conferimento dell’incarico di dirigente medico–direttore di struttura complessa di cui appresso ha impugnato – invocandone l’annullamento, previa sospensione cautelare – il decreto del direttore generale dell’Azienda medesima n. 343 in data 5 dicembre 2014 avente ad oggetto “Conferimento dell’incarico di direttore di Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria sede di Pordenone”. L’Azienda intimata e il controinteressato si sono costituiti in giudizio con separate memorie per resistere al ricorso e contestarne l’ammissibilità e la fondatezza.

DIRITTO: Il Collegio ritiene, invero, che l’atto di conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa di cui all’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, così come inserito dall’art. 4 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158 e convertito in legge dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, continui ad essere espressione di una scelta di carattere fiduciario di tipo negoziale, ancorché avvenga all’esito di una procedura atta a garantire le condizioni di un trasparente ed imparziale esercizio dell’attività amministrativa, in applicazione dei principi fissati dall’art. 97 della Costituzione. Il previo esperimento di una procedura di carattere valutativo, affidata ad una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre esperti (direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire), scelti mediante sorteggio “da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale”, e atta all’individuazione della terna di candidati idonei da presentare al Direttore Generale, ai fini della successiva individuazione del candidato da nominare, assolve, infatti, unicamente all’esigenza di porre un freno al malcostume che, negli ultimi decenni, ha caratterizzato il conferimento di tali prestigiosi, ambiti e ben remunerati incarichi, che, troppo spesso, hanno seguito logiche di “appartenenza correntizia” piuttosto che di reale merito. Ecco, dunque, che la previsione della (previa) selezione “tecnica”, le modalità di individuazione dei componenti della commissione e la pubblicità e trasparenza imposte all’intero dispiegarsi della procedura appaiono finalizzati unicamente a ricondurre la scelta fiduciaria del Direttore generale entro ragionevoli (e controllabili) parametri di merito e ad evitare che l’individuazione del direttore di struttura complessa avvenga in maniera arbitraria, con conseguente pregiudizio per la funzionalità del servizio e ingiustificata “elargizione” di consistenti compensi a carico del bilancio pubblico a soggetti privi di reali requisiti professionali, capacità e competenze).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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