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La Medicina integrata tra Legge e Deontologia: intervista a Dario Chiriacò

Agopuntura, fitoterapia, omeopatia, omotossicologia, antroposofia: dopo più di dieci anni, cinque delle nove discipline complementari individuate dalla FNOMCeO a Terni nel 2002 come “atto medico”, e come meritevoli di essere regolamentate per legge, ottengono finalmente un riconoscimento ufficiale.

La Conferenza Stato-Regioni, infatti, ha approvato, lo scorso febbraio, l’accordo per uniformare la qualità del percorso formativo per i medici, farmacisti e veterinari che vorranno praticarle. I professionisti opportunamente formati potranno poi iscriversi in appositi elenchi, tenuti dagli Ordini competenti per territorio.

E in Parlamento, poco prima della sospensione estiva dei lavori, è stata avviata, in Commissione Igiene e Sanità, la discussione dei Disegni di Legge che disciplineranno le Medicine non convenzionali, in particolare l’Omeopatia.

“L’esigenza – si legge nella relazione introduttiva la DDL 225 – nasce dal fatto, o meglio dal paradosso, per cui nel nostro Paese non è riconosciuta l’omeopatia come metodica terapeutica, ma è pienamente legittimato e disciplinato il mezzo attraverso il quale essa si realizza, ovvero il medicinale omeopatico”.

Tra le disposizioni previste, la disciplina dell’esercizio della medicina omeopatica e delle metodiche ad essa assimilabili, nell’ottica del riconoscimento del pluralismo nella scienza e della ricerca scientifica (art.1) e l’istituzione di appositi registri di esperti in medicina omeopatica presso gli Ordini provinciali dei Medici, degli Odontoiatri, dei Farmacisti e dei Veterinari (art.2).

Del resto, sono ormai dieci milioni – secondo il Rapporto Eurispes “Italia 2012” – gli italiani che ricorrono a queste terapie, 20mila i medici che le praticano.

È necessaria dunque una chiarezza anche normativa, oltre a quella deontologica, sulla quale la FNOMCeO lavora già da tempo: altra pietra miliare la redazione da parte della Federazione, nel 2009, proprio di linee guida per rendere omogenea la formazione dei medici.

Come è stata dunque accolta dalla FNOMCeO questa “apertura”, che colma un vuoto normativo a livello nazionale? E quali sono le prossime iniziative?

L’Ufficio Stampa lo ha chiesto, in previsione del Workshop che, il 7 settembre a Padova, discuterà di approccio terapeutico integrato nella cura della fibromialgia, al Coordinatore dell’Osservatorio della FNOMCeO sulle Medicine Non Convenzionali, Dario Chiriacò.

Presidente, finalmente un atto che va a colmare un vuoto legislativo. In questi undici anni che ci separano da Terni, molta è stata la strada compiuta. Qual è l’obiettivo delle diverse iniziative, in questo senso, della FNOMCeO? E questo Accordo può essere considerato un primo passo per un adeguamento, anche a livello normativo, allo scenario europeo?
Consideriamo il Documento del 7 febbraio 2013 un importante passo per l’adeguamento della normativa italiana allo scenario europeo in ambito medico.
Ritengo che in questi ultimi anni – dal 2002 in poi – la FNOMCeO abbia svolto un ruolo fondamentale, su un doppio versante: sia nel colmare provvisoriamente un vuoto legislativo, sia svolgendo una funzione di stimolo sul legislatore medesimo affinché tenesse fede ai suoi compiti.
Ancora nell’ultima riunione dell’Osservatorio, che si è svolta presso la Federazione lo scorso 23 luglio, abbiamo sottolineato l’importanza di questo Accordo.

Solo cinque delle discipline “sdoganate” a Terni sono state regolamentate dalla Conferenza Stato-Regioni. Quale sarà il destino delle altre? Saranno relegate a “discipline di serie B” o, in prospettiva, saranno anch’esse contemplate in tale regolamentazione?
Ritengo che il Legislatore, entrato ormai nella suddetta ottica e pressato dalle Società scientifiche, nonché dalla FNOMCeO, non potrà che proseguire su questa strada appena iniziata, andando a valutare le altre quattro discipline “orfane”. Non saranno in ogni caso etichettate come di “serie B”, in quanto sono state individuate come “atto medico” già dal maggio 2002, a Terni, e per loro esistono già, in alcuni Ordini, degli specifici registri.

E veniamo, appunto, ai registri che alcuni Ordini hanno già istituito per gli esercenti delle diverse discipline. Può spiegarci meglio la questione? Cosa cambierà con l’accordo Stato-Regioni?
È vero: anzi, gli Ordini che hanno redatto tali “elenchi”, avvalendosi anche, in alcuni casi, del supporto della FNOMCeO e del sottoscritto, sono ormai la maggioranza.
Quando il Ministero emanerà una circolare esplicativa e applicativa in merito, come logica conseguenza del documento di febbraio, tutti gli Ordini adegueranno i loro “registri” alle nuove regole, tenendo presente che è prevista una fase intermedia applicativa di tre anni.
Prevediamo che, in linea di massima, non ci dovrebbero essere, in questa prima fase, incompatibilità insuperabili tra le normative e i criteri adottati dai vari Ordini.

Nel Codice Deontologico del 2006, è l’articolo 15 a regolamentare l’applicazione delle Medicine non Convenzionali. Si sta pensando – e se sì, come – di modificare tale articolo, nella revisione del Codice, anche alla luce della nuova normativa?
Ritengo che l’articolo 15 andrà necessariamente integrato: il “rimedio” omeopatico è realtà un “farmaco” a tutti gli effetti e le regole introdotte dalla normativa del 7 febbraio 2013 e dai Disegni di Legge in discussione in Parlamento conferiscono al professionista che pratica le Medicine non Convenzionali una nuova dignità, decoro e professionalità.

Autore: Redazione FNOMCeO

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