Domicilio professionale: alcuni chiarimenti

Dopo le richieste di chiarimento da parte di diversi Ordini, in merito al concetto di domicilio professionale per le prime iscrizioni da parte dei neolaureati, la Fnomceo fa il punto ricordando che l’art. 16 della Legge 21 dicembre1999, n. 526 (Legge comunitaria 1999) ha previsto per i professionisti degli Stati membri dell’UE, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, l’equiparazione alla residenza del domicilio professionale.

Tali requisiti sono da ritenersi sempre alternativi, altrimenti si verrebbe a creare una violazione della legge stessa.

Occorre evidenziare che l’istituto del domicilio professionale non coincide pienamente con quello di domicilio previsto dall’art. 43, comma 1, del codice civile (luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi) il quale ha un’accezione più ampia, comprensiva, oltre che degli aspetti di carattere economico, anche di carattere sociale e familiare.

L’aggiunta del termine “professionale” indica chiaramente che si tratta di un concetto più specifico, che dev’essere inteso come il luogo in cui il professionista esercita (o intende esercitare) in maniera stabile e continuativa la propria attività professionale.

Il sanitario che intenda iscriversi all’Albo dell’Ordine in relazione al domicilio professionale dovrà, quindi, indicare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/200, l’indirizzo presso il quale svolge ointende svolgere (nel caso di prima iscrizione) la propria attività lavorativa.

Resta fermo il dovere dell’Ordine di effettuare gli opportuni controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni

Autore: Redazione FNOMCeO

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