Omicidio colposo del paziente

Cassazione Penale Omicidio colposo del paziente – La Cassazione assolve il medico che aveva dato il comando di invio per la stampa della lettera di dimissioni e l’aveva data alla caposala per consegnarla alla moglie del paziente. La Corte di Cassazione ha affermato che l’imputato, Dott. G, non ha posto in essere alcun atto medico idoneo a radicare una sua responsabilità per l’evento mortale accaduto, essendosi limitato a stampare una lettera già predisposta da altro medico, il dott. N., lettera a quest’ultimo intestata, ratificante una dimissione del paziente già avvenuta. Infatti la richiesta avanzata al Dott. G. è stata esclusivamente quella di stampa del documento, senza alcuna pretesa di una nuova ed autonoma valutazione della bontà delle dimissioni già disposte, tanto vero che la lettera, lo si ribadisce, era intestata al dott. N. (Sentenza n. 24203/15)

FATTO:  Con sentenza del 5/11/2013 la Corte di Appello di Catania confermava la condanna di G.R. per omicidio colposo del paziente Gu.Gi. al G. era stato addebitato di avere, il giorno —-, consegnato alla capo sala la lettera di dimissioni (che nel suo corpo conteneva testualmente l’esito della radiografia che evidenziava un aneurisma all’aorta ascendente) senza aggiungere alcuna altra indicazione; tale lettera veniva poi consegnata alla moglie del Gu. che spontaneamente si era recata presso l’ospedale; il —- il Gu., mettendosi alla guida del proprio autocarro, moriva per collasso cardiocircolatorio per tamponamento cardiaco da emopericardio, da aortite ascendente con aneurisma dilatativo fissurato. La Corte di appello confermava la condanna, revocando le statuizioni civili, per intervenuta revoca dell’azione da parte degli aventi diritto. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato

DIRITTO: Dalla lettura delle sentenze di merito si rileva invece che la condotta tenuta dell’imputato è stata diversa da quella contestata.Infatti non è stato il G. a "compilare" la lettera di dimissioni; non è stato lui ad "inserire" l’annotazione dell’esito radiografico. Invero la missiva di dimissioni (di fatto già avvenute in mattinata) era intestata al "dott. N.G." che aveva avuto in cura il Gu.. La condotta posta in essere dal G. è stata solo quella di stampare, a richiesta della caposala, detta lettera e di consegnarla all’infermiera che poi ebbe a darla alla moglie del Gu., onde poterla portare al medico di base. Se questa è la ricostruzione dei fatti, così come emerge dalle sentenze di merito (in contrasto con la condotta attribuita all’imputato e descritta nel capo di imputazione), va detto che questi non ha posto in essere alcun atto medico idoneo a radicare una sua responsabilità per l’evento mortale accaduto, essendosi limitato a stampare una lettera già predisposta da altro medico, il dott. N., lettera a quest’ultimo intestata, ratificante una dimissione del paziente già avvenuta. La richiesta avanzata al dott. G. è stata esclusivamente quella di stampa del documento, senza alcuna pretesa di una nuova ed autonoma valutazione della bontà delle dimissioni già disposte, tanto vero che la lettera, lo si ribadisce, era intestata al dott. N.. Ne consegue che non essendo stato richiesto al G. l’esecuzione di un’attività medica, questi non può versare in colpa in ordine alla esecuzione della mera stampa di un documento da altri compilato e relativo ad atti medici da altri posti in essere)

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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