Accesso alle scuole di specializzazione in medicina e accesso ai corsi regionali di formazione specifica in medicina generale

Accesso alle scuole di specializzazione in medicina e accesso ai corsi regionali di formazione specifica in medicina generale – Nella Risoluzione si rileva che il concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione in medicina, che negli anni passati era svolto localmente con graduatorie stilate per singole sedi universitarie, è stato trasformato in sistema di selezione nazionale, a seguito della conversione in legge del decreto-legge n. 104 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” del 2013. Il concorso nazionale, per quanto migliorabile in alcuni punti critici, ha garantito anche quest’anno oggettività e trasparenza nelle prove, confermando l’esigenza di proseguire nel futuro con questo metodo di selezione. L’accesso ai corsi regionali di formazione specifica in medicina generale, a differenza di quanto avviene per le scuole di specializzazione in medicina, viene espletato tramite concorsi regionali banditi dalle singole regioni, su iniziativa del Ministero della salute, in modo che le prove di selezione si espletino nello stesso giorno ed alla medesima ora in tutta Italia.   Nel 2014 sono emerse notevoli criticità nel sistema concorsuale a gestione regionale, dovute a deficit organizzativi e scarsità di controlli, confermando la necessità di un cambiamento anche per l’accesso alla formazione specifica in medicina generale. Si impegna il Governo ad assumere iniziative per stanziare maggiori risorse per il finanziamento dei contratti di formazione in medicina specialistica e generale in modo da ridurre il divario tra i posti a disposizione ed il numero di nuovi specialisti richiesti dalle regioni e ad adottare idonei strumenti di programmazione del fabbisogno di medici generalisti e specialisti e ad introdurre nel più breve tempo possibile, anche attraverso specifiche iniziative normative, un sistema di accesso a graduatoria di merito unica nazionale che sia contemporaneamente valida per le scuole di specializzazione in medicina e per i corsi triennali di formazione specifica di medicina generale, in modo da consentire ad ogni singolo concorrente, nell’ordine della graduatoria di merito, di scegliere tipologia e sede della scuola di specializzazione, ovvero la sede regionale del corso di medicina generale e ad assumere iniziative per prevedere che la laurea in medicina diventi titolo abilitante all’esercizio della professione

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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