Tar Lazio Sentenza n. 4397/17 – Affidamento degli incarichi dirigenziali per l’Area medica – Giurisdizione – Per le controversie riguardanti l’assegnazione dell’incarico di dirigente medico di secondo livello deve riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario non potendo trovare applicazione la normativa relativa alle procedure concorsuali; trattasi infatti di avvisi interni che mirano al conferimento di un incarico professionale nei confronti del personale medico e che non presentano le caratteristiche del pubblico concorso per il quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi del d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165. Il ricorso del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione.
FATTO E DIRITTO: Con ricorso notificato all’Azienda USL di Rieti in data 2 febbraio 2017 e depositato il successivo 20 febbraio, il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio insorge contro l’avviso interno pubblicato dalla ridetta Azienda nella parte in cui riserva l’affidamento dell’incarico di struttura semplice “Consultorio Familiare” ai dirigenti appartenenti all’Area dirigenziale Medica e Veterinaria, con aprioristica esclusione dei Dirigenti psicologi. L’Azienda Sanitaria di Rieti si è costituita in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, ha contestato tutte le doglianze proposte, ha rappresentato la insussistenza dei presupposti della domanda risarcitoria ed ha rassegnato conclusioni opposte a quelle di parte ricorrente. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione ed al riguardo va accolta la relativa eccezione proposta dalla resistente Azienda Sanitaria di Rieti. La giurisprudenza della sezione è attestata nell’escludere la giurisdizione del giudice amministrativo sulle procedure concorsuali interne, sulla base della seguente considerazione: “In relazione alla natura degli atti impugnati è da rilevare che il difetto di giurisdizione sussiste in ragione del fatto che i provvedimenti gravati non costituiscono l’esito di una procedura avente natura concorsuale, quanto piuttosto l’esito di un Avviso interno che mira al conferimento di un incarico professionale nei confronti del personale medico e che non presenta le caratteristiche del pubblico concorso per il quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi del d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165”. Nella medesima pronuncia si è chiarito che le Sezioni Unite della Cassazione con ordinanza 28 novembre 2005 n. 25042 in ordine alla attribuzione degli incarichi ai dirigenti medici hanno precisato che: “In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n.29 del 1993, come sostituito dall’art. 29 del d.lgs. n. 80 del 1998 (oggi art. 63 del d.lgs. n.165 del 2001), sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro e il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel quarto comma del citato art. 68 (ora art. 63), concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A..”. Sin dal 2005 con l’ordinanza n. 25042 le Sezioni Unite della Cassazione hanno, infatti, posto in rilievo che: “anche per le controversie riguardanti l’assegnazione dell’incarico di dirigente medico di secondo livello deve riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario non potendo trovare applicazione la normativa relativa alle procedure concorsuali ); ed invero i giudici di legittimità hanno affermato che sulla procedura di conferimento non "è presente alcun elemento idoneo a ricondurla ad una procedura concorsuale, ancorchè atipica, atteso che la commissione si limita (dopo le modifiche del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, apportate dal D.Lgs. n. 517 del 1993 ) alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell’incarico, in esito ad un colloquio ed alla valutazione dei curricula; la commissione non attribuisce punteggi, non forma un graduatoria ma si limita a predisporre un elenco di candidati – tutti idonei perchè in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e dalle capacità manageriali richieste in relazione all’incarico da conferire – che viene sottoposto al Direttore Generale dell’Azienda".