Ambito di applicazione dell’obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie – Nella interrogazione si rileva che l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dalla legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2016, n. 208), elenca i soggetti che devono inviare i dati relativi alle prestazioni erogate al Sistema tessera sanitaria per la realizzazione della banca dati del Modello 730 precompilato, che sono: “le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri”. Da notizie di stampa si è appreso che l’Agenzia delle entrate ha concesso una piccola proroga, al 9 febbraio 2016. Esistono poi anche altre categorie professionali, che non rientrano strettamente nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ma che erogano comunque prestazioni sanitarie, come i fisioterapisti e i logopedisti ed assimilati, ad esempio, per le quali non risulta chiaro se siano obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria. Si chiede di sapere se possa assumere le iniziative di competenza per chiarire se l’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria sulle prestazioni sanitarie erogate sia tassativo solo per i soggetti indicati nella norma, oppure se ricorra anche per altre categorie professionali che, comunque, effettuano prestazioni sanitarie, e a decorrere da quando.
Il sottosegretario Enrico ZANETTI intervenuto in Commissione Finanze il 28.1.16 risponde all’interrogazione rilevando che tra i soggetti obbligati all’invio dei dati la citata norma testualmente individua, con riferimento alle prestazioni erogate a decorrere dall’anno 2015, “le strutture per l’erogazione delle prestazioni, di assistenza protesica e di assistenza specifica, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari”, e, in base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, con riferimento alle prestazioni erogate a decorrere dall’anno 2016, anche le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate. “Ciò premesso, si rappresenta che rientrano tra i soggetti tenuti all’invio dei dati relativi alle prestazioni erogate a decorrere dall’anno 2015 sia le strutture e i soggetti che erogano prestazioni di assistenza specifica, sia le strutture e i soggetti che erogano prestazioni ausiliarie della professione sanitaria, qualora siano accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari. In base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, per le prestazioni erogate a decorrere dall’anno 2016, saranno tenute all’invio dei dati anche le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate”.