Contrasta con il principio di libertà di circolazione il diniego di
trasferimento presso un’ Università italiana per studenti iscritti al I
anno di Medicina in un’ Università straniera per il fatto di non aver
sostenuto i test di ingresso previsti dall’Università italiana. Lo decide il Consiglio di Stato – con la sentenza 1/15.
Secondo la sentenza questo tipo di inibizione all’accesso da parte degli Stati membri verso gli Studenti di università straniere, già in corso per gli anni successivi al primo della Facoltà di Medicina e Chirurgia, non può limitare il principio di libertà di circolazione sulla base di una prova selettiva che ha l’obiettivo di accertare una predisposizione ad un corso di studi che è in realtà già compiuto. Vedi la sentenza a cura di Marcello Fontana
Autore: Redazione FNOMCeO