Tar Lazio Sentenza n. 5994/17 – Ammissione ai Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale – Il Tar Lazio ha affermato che è illegittimo escludere i candidati non ancora abilitati al momento della domanda, ma che lo saranno al momento della celebrazione delle prove. Pertanto la scelta ministeriale deve ritenersi affetta da irragionevolezza manifesta oltre che contrastante con il principio del favor partecipationis, tanto più se si consideri che i ricorrenti tutti saranno in possesso dell’abilitazione sin dal momento della prova di concorso o al più al momento dell’inizio dei corsi.
FATTO E DIRITTO: Con ricorso riassunto dinanzi al TAR del Lazio e notificato alle Amministrazioni in epigrafe indicate in data 9 settembre 2016 e depositato il successivo 16 settembre 2016, i ricorrenti espongono di essere tutti laureati in medicina dalla sessione di gennaio 2016, ma non ancora abilitati in quanto in attesa della sessione apposita calendarizzata per luglio 2016. Col ricorso parte ricorrente deduce che il bando della Regione Basilicata è uniformato quanto ai citati requisiti di ammissione al DM 7 marzo 2006 stante il cui art. 5: “La partecipazione al concorso ed al relativo corso triennale è riservata ai cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale. Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Per i cittadini comunitari dell’Unione europea e’ considerata valida l’iscrizione al corrispondente dell’albo di ogni Paese dell’Unione europea, fermo restando l’obbligo di iscrizione all’albo in Italia prima dell’inizio del corso di formazione.”L’esponente osserva che la disposizione introduce una discriminazione tra medici italiani e medici comunitari con riferimento al possesso dell’abilitazione e dell’iscrizione al relativo albo che, mentre per i medici comunitari, è consentito conseguire “prima dell’inizio del corso di formazione” per i medici italiani deve essere in ogni caso posseduta al momento della presentazione della domanda di partecipazione e cioè, nel caso in esame almeno entro maggio 2016. Parte ricorrente sostiene che il d.lgs. n. 368 del 1999 recante il recepimento di direttive comunitarie sulla formazione dei medici in Medicina Generale non facoltizzano tale interpretazione, sicché la scelta ministeriale è affetta da irragionevolezza manifesta e disparità di trattamento oltre che contrastante con il principio del favor partecipationis, tanto più se si consideri che i ricorrenti tutti, tra cui l’interessata saranno in possesso dell’abilitazione sin dal momento della prova di concorso o al più al momento dell’inizio dei corsi. Come chiarito dalla giurisprudenza nella analoga fattispecie che ha condotto al rigetto dell’appello sul DM n. 172 del 2006 recante il Regolamento per l’accesso dei medici alle scuole di specializzazione universitaria, nella parte in cui era stato modificato a cura dell’art. 1 del DM n. 1/2008 prevedendosi che per la partecipazione ai corsi di specializzazione fosse sufficiente che i medici conseguissero il titolo di abilitazione professionale entro il termine fissato per l’inizio delle attività didattiche: “…la ratio di tale previsione regolamentare che appare condivisibile, è che i medici siano in possesso del titolo professionale quantomeno prima ch’essi si accingano a frequentare i pazienti nei rispettivi reparti di specializzazione (e quindi prima dell’inizio dei corsi) attesi gli evidenti riflessi che il possesso del titolo professionale riverbera sul piano della verifica della idoneità all’esercizio della professione, avuto anche riguardo ai delicati profili afferenti la loro responsabilità professionale”. Nella specie, l’irragionevolezza della scelta dell’Amministrazione è palese, in quanto il possesso dell’abilitazione ha un rilievo secondario ai fini della qualificazione culturale necessaria per affrontare la prova e partecipare al concorso; esso è invece chiaramente finalizzato a garantire la sicurezza e la serietà dell’attività di tirocinio svolta durante il corso di specializzazione, che è un’attività professionale medica. Conseguentemente, è irragionevole – e comunque eccedente il criterio di stretta proporzionalità allo scopo – l’esclusione dal concorso dei soggetti che appaiano in grado di garantire il possesso del titolo alla data di inizio dell’attività.”.E tale ragionamento vale in maniera identica per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, non a caso adottato dal Ministero della Salute in concomitanza a quello del MIUR nel marzo 2006, ma che ancora non è stato adeguato, rimanendo affetto dalla stessa illegittimità ed irragionevolezza nella disposizione recata dall’art. 5, che oltre tutto discrimina tra medici italiani che devono essere in possesso dell’abilitazione alla data di presentazione della domanda e medici comunitari che invece possono registrare l’abilitazione entro la data di inizio del corso di formazione