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Ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/17

Consiglio di Stato Sentenza n. 1839/16 – Ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/17 – Il Consiglio di Stato ha rilevato che “legittimamente, quindi, è stata attribuita valenza esclusivamente locale alle graduatorie dei concorsi di ammissione ai corsi di cui si tratta”. Ciò non toglie che è “chiaro che un titolo professionale, quale esso sia, non ha una valenza esclusivamente locale, e che chi lo ha conseguito può utilizzarlo ovunque”. Al tempo stesso il Consiglio di Stato ha affermato che “il diploma di cui si tratta non consiste in una ‘specializzazione’ perché viene conseguito all’esito di corsi organizzati ed attivati dalle regioni o dalle province autonome, e non dalle scuole di specializzazione delle facoltà universitarie di medicina e chirurgia, che sono diretti alla ‘formazione’ e non alla ‘specializzazione’ dei medici ai fini dell’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale”.

FATTO E DIRITTO: I signori Paola A., Marianna B., Roberto B., Mariateresa C., Chiara G., Rosa M., Antonio Aurelio Maria N., Aurelio N., Francesco Luca P. e Rosalba R., dottori in medicina, impugnavano la graduatoria unica del concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017 nella quale sono stati collocati oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso (ivi comprese le successive revisioni e rettifiche) nonché il decreto del Ministero della Salute in data 7 marzo 2006, e le sue successive integrazioni e modificazioni, recante “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale” nella parte in cui omette di stabilire l’attivazione di un’unica graduatoria nazionale. L’oggetto principale del giudizio è il decreto D.M. 7 marzo 2006 con il quale il Ministero della Sanità nel disciplinare le procedure per la selezione degli aspiranti all’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017 ha stabilito che venissero predisposte graduatorie regionali, in ciascuna delle quali l’ordine in graduatoria è dato dal punteggio ottenuto; gli appellanti sostengono che doveva invece essere predisposta una graduatoria unica nazionale, in tal modo evitando che il candidato idoneo ma collocato in posizione non utile, in ragione del punteggio ottenuto, nella regione nella quale aveva sostenuto le prove potesse ottenere utile collocazione in un’altra regione, nella quale il suo punteggio gli consentiva di sopravanzare altri candidati e di essere ammesso al corso.

Si evidenzia che la  Corte Costituzionale ha affermato univocamente la differenza fra i corsi di formazione specifica in medicina generale e i corsi universitari. Con la sentenza 14 dicembre 2001, n. 406, la Corte ha infatti affermato che la formazione specifica in medicina generale costituisce formazione post laurea, non di carattere universitario. Allo stesso modo, C. di S., V, 28 gennaio 2009, n. 465, ha affermato che il diploma di cui si tratta non consiste in una "specializzazione" perché viene conseguito all’esito di corsi organizzati ed attivati dalle regioni o dalle province autonome, e non dalle scuole di specializzazione delle facoltà universitarie di medicina e chirurgia, che sono diretti alla "formazione" e non alla "specializzazione" dei medici ai fini dell’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale. Gli appellanti sembrano essersi fatti carico del problema; gli stessi infatti non affermano che la disciplina di settore (art. 24 del d. lgs. 17 agosto 1999, n. 368, e art. 36 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione di normativa comunitaria) esplicitamente imponga di gestire le ammissioni mediante graduatorie nazionali; ritengono invece che la scelta contraria è irrazionale per le ragioni dette (superamento del merito e illecita incisione dei diritti dei più meritevoli); l’irrazionalità della scelta è ulteriormente dimostrata dal fatto che le prove di esame sono le stesse in tutta Italia e si svolgono nella stessa giornata, così sottolineando l’unitarietà della procedura.

La tesi, come già anticipato, non può essere condivisa; il collegio aderisce invece alle esaurienti considerazioni svolte nella sentenza appellata. Il Ministero ha voluto sottolineare il ruolo delle regioni, rilevando come “la formazione professionale di cui si discute è effettivamente e strettamente legata alla peculiarità del territorio” “tanto è vero che – nell’ambito dei corsi di formazione – vengono comunque affrontati argomenti e tematiche che, pur rispondenti a una comune radice formativa, sono tuttavia pur sempre riconducibili alle particolarità locali” (così la memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato).La rilevanza locale dei corsi di cui si tratta è dimostrata dal fatto che le borse di studio spettanti ai candidati ammessi sono a carico delle regioni e province autonome, alle quali è integralmente demandata l’organizzazione dei corsi. È chiaro che un titolo professionale, quale esso sia, non ha una valenza esclusivamente locale, e che chi lo ha conseguito può utilizzarlo ovunque (elemento fortemente valorizzato dagli appellanti). Legittimamente, quindi, è stata attribuita valenza esclusivamente locale alle graduatorie dei concorsi di ammissione ai corsi di cui si tratta.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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