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Ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina generale per il triennio 2014/2017

Ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina generale per il triennio 2014/2017 – Il Consiglio di Stato ha affermato che deve ritenersi legittima l’impostazione su base regionale attraverso la predisposizione di graduatorie regionali, anziché su scala nazionale delle procedure di ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017. Peraltro la rilevanza locale dei corsi di cui si tratta è dimostrata dal fatto che le borse di studio spettanti ai candidati ammessi sono a carico delle regioni e delle province autonome, alle quali è integralmente demandata l’organizzazione dei corsi.

FATTO E DIRITTO: Con ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, rubricato al n. 66/2015, i signori Davide B., Gabriele Di R., Grazia P., Giorgio R., Simona T., Claudia Anna S., dottori in medicina, impugnavano la graduatoria unica del concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017, nella quale sono stati collocati oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non sono stati ammessi al corso (ivi compresi gli atti di successive revisioni e rettifiche), nonché il decreto del Ministero della Salute emesso in data 7 marzo 2006, e le sue successive integrazioni e modificazioni, recante “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale”, nella parte in cui non ha stabilito l’attivazione di un’unica graduatoria nazionale. Osserva il Collegio che – con la sentenza n. 1839 del 6 maggio 2016 – la Sezione si è già espressa su una controversia analoga e dunque nella presente sentenza vengono richiamati i principi ivi affermati, in quanto condivisi. L’oggetto principale del giudizio è il decreto ministeriale indicato al punto 1 che precede, con il quale il Ministero della Sanità – nel disciplinare le procedure per la selezione degli aspiranti all’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017 – ha stabilito che venissero predisposte graduatorie regionali, in ciascuna delle quali l’ordine in graduatoria è dato dal punteggio ottenuto. Gli appellanti sostengono che doveva invece essere predisposta una graduatoria unica nazionale, anche perché in tal modo si sarebbe consentito che il candidato idoneo – ma collocato in posizione non utile, in ragione del punteggio ottenuto, nella regione nella quale aveva sostenuto le prove –avrebbe potuto ottenere una utile collocazione in un’altra regione, nella quale il suo punteggio gli consentiva di sopravanzare altri candidati e di essere ammesso al corso. Il nucleo fondamentale dell’impugnazione è costituito dalla tesi secondo la quale l’impostazione su base regionale, anziché su scala nazionale, delle procedure di ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017 ha comportato l’esclusione di candidati che avevano ottenuto un punteggio inferiore a quello necessario per superare la selezione nella propria regione, ma superiore a quello di candidati di altre regioni. La Corte Costituzionale ha affermato univocamente la differenza fra i corsi di formazione specifica in medicina generale e i corsi universitari. Con la sentenza 14 dicembre 2001, n. 406, la Corte ha infatti rilevato che la formazione specifica in medicina generale costituisce una formazione post lauream, non di carattere universitario. Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sez. V, 28 gennaio 2009, n. 465, ha affermato che il diploma di cui si tratta non consiste in una ‘specializzazione’, in quanto è conseguito all’esito di corsi organizzati ed attivati dalle regioni o dalle province autonome, e non dalle scuole di specializzazione delle facoltà universitarie di medicina e chirurgia, che sono diretti alla ‘formazione’ e non alla ‘specializzazione’ dei medici ai fini dell’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale, nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale. La rilevanza locale dei corsi di cui si tratta è dimostrata dal fatto che le borse di studio spettanti ai candidati ammessi sono a carico delle regioni e delle province autonome, alle quali è integralmente demandata l’organizzazione dei corsi

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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