Tar Molise Sentenza n. 48/17 – Ammissione in soprannumerario al corso di Formazione in Medicina Generale triennio 2016/2019 – L’ammissione di partecipanti soprannumerari in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 401/2000 non è soggetta ad alcuna procedura selettiva, né al rispetto di un quoziente numerico che limiti i posti accessibili.
FATTO E DIRITTO: La ricorrente, laureata in medicina il 30.3.2011 e abilitata alla professione di medico il 13.7.2011, ha partecipato al bando di concorso pubblico indetto dalla Regione Molise, con determina n. 47/2016, per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativo al periodo 2016-2019, per 20 laureati abilitati all’esercizio della professione medica. Con determina regionale n. 138/2016 è stata approvata la graduatoria dei candidati ammessi alla procedura e, con determina regionale n. 204/2016, è stata approvata la graduatoria degli idonei. La ricorrente, pur essendo ammessa alla procedura non è stata compresa tra i frequentanti con borsa di studio regionale, sicché ha chiesto di partecipare quale frequentante soprannumerario al corso di formazione anzidetto. La Regione ha rigettato l’istanza, motivando la decisione con l’assenza di una specifica disciplina sull’accesso dei partecipanti in soprannumero e con la mancata indizione di una procedura selettiva per l’ammissione dei soprannumerari. Il ricorso è fondato. A tenore dell’art. 3 della legge n. 401/2000, “I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all’esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 256.I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibili con gli obblighi formativi”. La Regione Molise assume che l’ammissione dei partecipanti in soprannumero debba passare attraverso un avviso pubblico bandito dall’Ente, per consentire l’accesso a un contingente numerico non superiore al 10 per cento dei posti messi a concorso, in applicazione di quanto suggerito dalla Commissione “Salute” della Conferenza Stato – Regioni, nella seduta del 22.3.2007. Tale orientamento si pone in contrasto con quanto espressamente previsto dalla citata legge, la quale consente l’accesso, a semplice richiesta, dei medici laureati prima dell’introduzione dell’obbligo comunitario di formazione in medicina generale (in conformità alle Direttive 86/457/CEE, 93/16/CEE, 2001/19/CE e 2005/36/CE), senza alcuna necessità di procedure selettive e senza alcun limite di quoziente numerico che, a tutto voler concedere, potrebbero trovare giustificazione soltanto per l’eventuale ammissione in soprannumero di medici iscritti alla facoltà di medicina dopo il 31.12.1991. In tale senso, si è espressa la costante giurisprudenza amministrativa, la quale ha chiarito che l’ammissione di partecipanti soprannumerari in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 401/2000 non è soggetta ad alcuna procedura selettiva, né al rispetto di un quoziente numerico che limiti i posti accessibili).