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Ammissione in sovrannumero ai Corsi di formazione specifica in medicina generale

Tar Campania  Ammissione in sovrannumero ai Corsi di formazione specifica in medicina generale – Il TAR Campania  ritiene che l’art. 3 della L. 401/2001, il quale dispone un regime di favore per i medici iscritti al corso di laurea prima del 31 dicembre 1991, laureati e abilitati dopo il 31.12.1994 quando non esisteva un obbligo formativo specifico per l’esercizio della medicina generale, non subordina ad alcun quoziente numerico l’ammissione a detti corsi di formazione in soprannumero. Pertanto la Regione Campania ha illegittimamente limitato l’ammissione al corso a n. 8 medici soltanto, anziché consentirla a tutti coloro che avevano presentato domanda in proposito. Sentenza n. 4277/15

FATTO: M. D. propone ricorso contro la Regione Campania per l’annullamento dei decreti dirigenziali n.41 del 26.3.14 e relativi allegati A) e A1) (pubblicato sul B.U.R.C. n. 20 del 31.3.2014), e n. 90 del 3.7.2014 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 46 del 7.7.2014), con cui la Regione Campania ha bandito l’avviso pubblico per l’ammissione in sovrannumero al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017 dei soggetti di cui all’art.3 L. 401/2000, tuttavia delimitandone, in misura del 10% della ordinaria dotazione del corso, a soli n. 8 i posti in sovrannumero, da assegnarsi ai primi otto graduati nella procedura; ed ha quindi approvato la relativa graduatoria (nella quale il ricorrente risulta collocato al 54° posto su 68 candidati);

DIRITTO: L’art. 3 della legge n. 401 del 2001 recante “Corsi di formazione specifica in medicina generale”  prevede che i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all’esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al D.Lgs. 256/91. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi. L’annullamento dei provvedimenti regionali è chiesto da M. D. sull’assunto che la normativa di riferimento contemplerebbe una condizione di favore per i medici iscritti (come lui) al corso di laurea prima del 31.12.1991 e laureati ed abilitati dopo il 31.12.1994 (allorché non esisteva l’obbligo di attestato di formazione necessario per l’esercizio della medicina generale), per la quale costoro avrebbero titolo ad essere ammessi, semplicemente a domanda e in soprannumero, ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al D.Lgs. 256/1991 (ancorché senza diritto alla borsa di studio, ma con facoltà di svolgere attività libero professionale compatibile con gli obblighi formativi), e le Regioni non avrebbero alcun potere di stabilire un contingentamento in proposito, così da strutturarle a numero chiuso. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa della Regione Campania, in quanto deve riconoscersi la sussistenza del necessario interesse alla definizione del gravame, posto che l’eventuale accoglimento del ricorso (con conseguente annullamento degli atti impugnati, ancorché per la parte d’interesse) porterebbe all’ammissione in sovrannumero del ricorrente al corso di formazione in medicina generale in discussione (mentre attualmente egli ne risulta invece escluso, poiché non collocato tra i primi 8 graduati, essendo al 54° posto). Nel merito, in assenza di nuove argomentazioni idonee a determinare un mutamento di opinione, il Tribunale ritiene che debba essere confermato l’avviso già espresso in sede cautelare con l’ordinanza n. 1755/2014, ovvero che l’art. 3 L. 401/2001, il quale dispone un regime di favore per i medici iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, laureati e abilitati quando non esisteva un obbligo formativo specifico per l’esercizio della medicina generale, non subordina ad alcun quoziente numerico l’ammissione a detti corsi di formazione in soprannumero (cfr. Cons. di Stato sez. V, n. 6513 dell’8.9.2010; Cons. di Stato sez. V, n. 3114 del 23.6.2008; TAR Campania-Napoli n. 3003 del 28.5.2009; TAR Toscana n. 6472 del 20.10.2010), cosicché la Regione Campania illegittimamente ha limitato l’ammissione al corso in parola a n. 8 medici soltanto, anziché consentirla a tutti coloro che avevano presentato domanda in proposito. Pertanto, il ricorso va accolto).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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