ANNULLAMENTO DEL DECRETO 3/2016

Tar Lazio Sentenza n. 11138/17 – ANNULLAMENTO DEL DECRETO 3/2016 DELL’ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA DI EMANAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE DI 80 MEDICI AL CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE REGIONE SICILIANA ANNI 2016/2019 E DEL BANDO DI CONCORSO DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE – I requisiti di abilitazione all’esercizio della professione e di iscrizione al relativo albo professionale devono essere posseduti entro l’inizio del corso triennale di formazione. Accolto quindi il ricorso  dei ricorrenti nei confronti dei quali dovrà dunque essere cancellata la riserva oltre che dovrà essere corrisposta la borsa di studio sospesa fino all’esito della definizione dell’attuale procedimento giurisdizionale.

FATTO E DIRITTO: M. A., A. D., A. G., Ba. A., B. F., (Omissis) propongono ricorso contro la  Regione Sicilia e il Ministero della Salute per l’annullamento del decreto dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana n. 3 del 30 marzo 2016 relativo al concorso pubblico per esami per l’ammissione di n. 80 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Siciliana relativo al triennio 2016-2019 e del Bando di concorso del Ministero della Salute “Concorso per l’ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina Generale” pubblicato sulla G.Uff del 3 maggio 2016. Hanno esposto in fatto che il bando della Regione Sicilia prevedeva tra i requisiti di ammissione che il candidato fosse in possesso della abilitazione all’esercizio della professione e della iscrizione all’albo dei medici chirurghi entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione che, nel caso, scadeva il 29 aprile. Con decreto cautelare dell’11 agosto 2016 l’istanza cautelare è stata respinta, ma alla Camera di Consiglio del 30 agosto 2016, con ordinanza n. 4880, gli interessati sono stati ammessi con riserva a partecipare al concorso visto il precedente specifico della sezione a n. 4514/2016. I ricorrenti dottori Federico B., Elisa R., Maria Giorgia S. e Giulia T., ai quali si è aggiunta la dr.ssa Maria P., hanno ricostruito che al momento di presentare la domanda al corso di Formazione in Medicina Generale triennio 2016-2019 non erano ancora abilitati, ma hanno conseguito l’abilitazione nel mese di luglio 2016 ed hanno dunque partecipato alla prova di ammissione del 20 settembre 2016, in virtù dell’ammissione con riserva disposta dal TAR con l’ordinanza n. 4880/2016 sopra citata. In ordine alla posizione dei ricorrenti (Omisisis), verificata l’avvenuta integrazione del contraddittorio, va osservato che con la ridetta decisione, considerato che come nel ricorso in esame era stato impugnato il DM 7 marzo 2006, recante la disciplina di livello nazionale per l’ammissione al Corso di formazione in medicina generale nella parte in cui all’art. 5 prescrive che il titolo abilitativo sia già acquisito al momento della presentazione della domanda di concorso, la sezione, previa una approfondita disamina dei presupposti normativi su cui si basava il detto decreto ministeriale, ha rammentato la giurisprudenza che nella analoga fattispecie della ammissione alle scuole di specializzazione universitarie, ha portato alla modifica del DM n. 172 del 6 marzo 2006 il quale prevedeva una analoga disposizione in termini di requisiti di ammissione: TAR Lazio, sezione III bis a n. 10260 del 17 novembre 2008. In quella fattispecie ed in sede di appello da parte del Ministero dell’istruzione, il Consiglio di Stato aveva chiarito che: “…la ratio di tale previsione regolamentare che appare condivisibile, è che i medici siano in possesso del titolo professionale quantomeno prima ch’essi si accingano a frequentare i pazienti nei rispettivi reparti di specializzazione (e quindi prima dell’inizio dei corsi) attesi gli evidenti riflessi che il possesso del titolo professionale riverbera sul piano della verifica della idoneità all’esercizio della professione, avuto anche riguardo ai delicati profili afferenti la loro responsabilità professionale.” Nel caso in esame, all’esito della sentenza n. 5997 del 19 maggio scorso l’art. 5 del D.M. 7 marzo 2006 è stato modificato con l’art. 1 del D.M. Salute del 7 giugno 2017 ed è quindi da considerare disciplina sopravvenuta su una fattispecie processuale ancora in corso, almeno per quanto riguarda i ricorrenti che hanno superato la prova di ammissione: “La partecipazione al concorso ed al relativo corso triennale è riservata ai cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina e chirurgia. I requisiti di abilitazione all’esercizio della professione e di iscrizione al relativo albo professionale devono essere posseduti entro l’inizio del corso triennale di formazione. Per i cittadini comunitari dell’Unione europea è considerata valida l’iscrizione al corrispondente dell’albo di ogni Paese dell’Unione europea, fermo restando l’obbligo di iscrizione all’albo in Italia prima dell’inizio del corso di formazione”. E poiché la censura principalmente proposta si articola oltre che su quella di violazione e falsa applicazione della Direttiva comunitaria 93/16, anche su quelle di irragionevolezza e arbitrarietà manifeste poste in rilievo nella ridetta sentenza n. 5997/2017 che ha portato alla modifica del decreto del Ministero della Salute anche per l’ammissione ai Corsi di Formazione in Medicina Generale, appare al Collegio che il ricorso vada accolto con i rivenienti effetti sulla posizione dei ricorrenti (Omissis) nei confronti dei quali dovrà dunque essere cancellata la riserva oltre che dovrà essere corrisposta la borsa di studio sospesa fino all’esito della definizione dell’attuale procedimento giurisdizionale).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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