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Annullamento della graduatoria nazionale per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l’A.A. 2014/2015

Tar Lazio –   Annullamento della graduatoria nazionale per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l’A.A. 2014/2015 con conseguente ammissione della ricorrente in soprannumero. Il Collegio ritiene che il ricorso è fondato e va accolto in considerazione della fondatezza, nel caso in esame, della censura relativa alla violazione dei principi dell’anonimato e della segretezza delle prove concorsuali. (Sentenza n. 8840/15)

FATTO: M. D’A., rappresentata e difesa dall’avv. M. F. ricorre contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Siena  impugnando la graduatoria nazionale di merito per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 pubblicata il 12 maggio 2014, nella parte in cui la stessa non risulta utilmente collocata, nonché i provvedimenti di scorrimento della summenzionata graduatoria nella parte in cui non lo includono e tutti gli ulteriori atti indicati nell’epigrafe del ricorso.

DIRITTO: Il ricorso è fondato e va accolto in considerazione della fondatezza, nel caso in esame, della censura relativa alla violazione dei principi dell’anonimato e della segretezza delle prove concorsuali, con assorbimento delle ulteriori censure. Ciò premesso, con riferimento alle modalità di svolgimento delle prove di ammissione per l’ammissione al corso di laurea a Medicina e Chirurgia, per l’a.a. 2014/2015 la sussistenza dei presupposti tali da integrare, la violazione del principio in esame è stata già vagliata da numerosi precedenti giurisprudenziali – sia pure con riferimento alle prove sostenute per l’anno accademico 2013/2014 in cui si erano verificate analoghe “anomalie” e violazioni del principio dell’anonimato – tra cui la recente decisione n. 15/2015 del 5.01.2015 del Consiglio di Stato, Sez. VI, che ha rammentato come nel caso specifico proprio l’amministrazione avesse richiesto, con direttive assunte formalmente, che il documento di identità dei candidati venisse lasciato aperto sul banco, ponendo in evidenza che “nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l’associazione dell’elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato”. Pertanto va annullata la graduatoria dell’Università intimata nella parte in cui esclude la ricorrente, con consequenziale ammissione dello stessa, anche in sovrannumero, al corso di laurea di cui trattasi senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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