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Annullamento della graduatoria nazionale per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l’A.A. 2014/2015

Tar Lazio – Annullamento della graduatoria nazionale per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l’A.A. 2014/2015 con conseguente ammissione della ricorrente in soprannumero. Il Collegio ritiene che il ricorso va accolto in ragione della fondatezza della censura proposta con il ricorso introduttivo con cui è stata dedotta la violazione dei principi della segretezza delle prove e dell’anonimato dei candidati. La Sezione ha ritenuto infatti di qualificare “la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’ interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate”. (Sentenza n. 9938/15)

FATTO: I ricorrenti propongono ricorso contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca, l’Università degli Studi di Palermo, il Cineca – Consorzio Interuniversitario per l’annullamento previa sospensiva del decreto di indizione del bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della scuola di medicina e chirurgia a.a. 2014/2015, nonché per il risarcimento dei danni a seguito di riassunzione dal T.A.R. Sicilia.

DIRITTO: Il ricorso va accolto in ragione della fondatezza della censura proposta con il ricorso introduttivo con cui è stata dedotta la violazione dei principi della segretezza delle prove e dell’anonimato dei candidati, con assorbimento delle ulteriori doglianze, secondo l’orientamento da ultimo recepito dalla giurisprudenza amministrativa. La Sezione, dopo un iniziale orientamento sfavorevole, a seguito delle pronunzie dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, che ha ritenuto di qualificare “la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’ interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate”, si è conformata ai principi di diritto ivi enunciati. Conclusivamente il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullata la graduatoria dell’Università intimata nella parte in cui esclude i ricorrenti, con consequenziale ammissione degli stessi, anche in sovrannumero, al corso di laurea di cui trattasi senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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