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Annullamento della graduatoria unica nazionale del concorso per l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015

Tar LazioAnnullamento della graduatoria unica nazionale del concorso per l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 – Nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l’associazione dell’elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato. ( Sentenza n. 7602/14 )

FATTO:V.V. propone ricorso contro il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Bari per l’annullamento della graduatoria unica nazionale del concorso per l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 nonché per il risarcimento dei danni.

DIRITTO: Il ricorso va accolto, in considerazione della fondatezza, nel caso in esame, della censura relativa alla violazione dei principi dell’anonimato e della segretezza delle prove concorsuali, con assorbimento delle ulteriori censure (ivi compresa quella relativa al mancato riconoscimento del percorso scolastico, la cui fondatezza è già stata riconosciuta con sentenza n. 7309 del 9 luglio 2014). L’effettiva sussistenza dei presupposti tali da integrare, in concreto, la violazione del principio in esame è stata già vagliata da numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui la recente decisione n.15/2015 del 5.01.2015 del Consiglio di Stato, sez.VI, che ha rammentato come nel caso specifico proprio l’amministrazione avesse richiesto, con direttive assunte formalmente, che il documento di identità dei candidati venisse lasciato aperto sul banco, ponendo in evidenza che “nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l’associazione dell’elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato”.
Pertanto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullata la graduatoria dell’Università intimata nella parte in cui esclude la ricorrente, con consequenziale ammissione della stessa, anche in sovrannumero, al corso di laurea di cui trattasi senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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