Tar Lazio Sentenza n. 7780/16 – Annullamento delle graduatorie nazionali del concorso per l’ammissione al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 – Il Tar Lazio ha affermato che il ricorso deve essere accolto perché nel caso in esame va infatti attribuita rilevanza dirimente alla censura relativa alla violazione del principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica; va quindi annullata la graduatoria de qua, nella parte in cui esclude il ricorrente con consequenziale ammissione dello stesso, anche in sovrannumero, al corso di laurea di cui trattasi, presso l’ Università di interesse, senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria.
FATTO E DIRITTO: Silvia C. propone ricorso contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’annullamento delle graduatorie nazionali del concorso per l’ammissione al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 e in particolare della graduatoria definitiva pubblicata in data 1° ottobre 2014 avente ad oggetto i risultati della prova di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 nella parte in cui la ricorrente risulta collocata in posizione di fine posti e nella parte in cui le è stato attribuito il punteggio di n. 31,60 punti, nonché di tutti gli altri atti meglio nell’epigrafe indicati e per l’accertamento del diritto della ricorrente all’ammissione anche in sovrannumero al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 presso l’Università Politecnica delle Marche o presso qualsiasi altra Università. Il Tar Lazio ha affermato che con riferimento alle concrete modalità di svolgimento delle prove per l’ammissione al corso di laurea a Medicina e Chirurgia, per l’a.a. 2013/2014 l’effettiva sussistenza dei presupposti tali da integrare, in concreto, la violazione del principio in esame è stata già vagliata da numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui la recente decisione n.15/2015 del 5.01.2015 del Consiglio di Stato, sez. VI, che ha rammentato come nel caso specifico proprio l’amministrazione avesse richiesto, con direttive assunte formalmente, che il documento di identità dei candidati venisse lasciato aperto sul banco, ponendo in evidenza che “nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l’associazione dell’elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato”. Il ricorso deve essere accolto e per l’effetto, va annullata la graduatoria de qua, nella parte in cui esclude il ricorrente, con consequenziale ammissione dello stesso, anche in sovrannumero, al corso di laurea di cui trattasi, presso l’ Università di interesse, senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria