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Apnee ostruttive del sonno e patente di guida

In un report del 2013 (vedi) l’Unione Europea esamina compiutamente i rischi dell’apnea ostruttiva del sonno sulla guida. Oltre a rilevare l’incidenza dell’OSAS (Obstructive Sleep Apnoea Syndrome) sulla popolazione e le potenziali conseguenze in termini di incremento di incidenti stradali, il documento si conclude con una serie di raccomandazioni sui requisiti di guida in relazione alla malattia. Ne deriva la direttiva 2014/85, che impone agli Stati membri di adeguare di conseguenza – entro il 31 dicembre 2015 – i regolamenti per conseguimento e rinnovo della patente.

A tale scopo, in Italia, è stato attivato un tavolo interministeriale, che ha visto la collaborazione della direzione generale della prevenzione sanitaria con quella dei trasporti. Da cui il recepimento della direttiva europea (il 22 dicembre 2015) e il relativo decreto (“Indirizzi medico-legali da osservare per l’accertamento dell’idoneità alla guida dei soggetti affetti da disturbi del sonno da apnee ostruttive notturne, o sospettati di essere affetti da tale malattia”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio 2016 (qui il testo integrale: (vedi).

Nel testo si stabilisce che in occasione del rilascio o rinnovo della patente di guida sono da considerare a sospetto di OSAS, e quindi suscettibili di ulteriori accertamenti, i soggetti in cui: siano presenti sintomi quali russamento (intermittente per la presenza di apnee respiratorie, rumoroso, abituale e persistente) e sonnolenza diurna, condizioni quali “obesità, micrognatia e/o retrogantia, collo grosso”, nonché la presenza di una o più patologie quali ipertensione, aritmie, diabete mellito tipo 2, cardiopatia ischemica cronica, broncopneumopatie.

In questi soggetti il profilo di rischio verrà valutato per mezzo di un questionario. Tre gli esiti possibili: nei soggetti considerati a basso rischio “il medico monocratico è in condizione di poter procedere al rilascio della certificazione dell’idoneità alla guida”, nei soggetti a medio rischio “il medico monocratico, potendo dubitare sulla sussistenza di adeguate condizioni di sicurezza alla guida, potrà demandare la valutazione dell’idoneità alla guida alla Commissione medico locale (CML)”, nei soggetti ad alto rischio “il giudizio sull’idoneità alla guida deve essere sospeso da parte del medico monocratico e rimesso alle valutazioni della CML”.

A cura di Sara Boggio- redazione MediaFnomceo 

Autore: Redazione FNOMCeO

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