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Asiago/4 – L’articolo 77 del nuovo Codice di Deontologia medica

Il convegno di Asiago ha sottolineato con forza la centralità dell’articolo 77 del nuovo Codice, capace di unificare una visione etica e deontologica della professione medica in ambito militare.

Lo pubblichiamo, isolandolo, per la comodità di tutti i lettori.

Art. 77 – Medicina militare – Il medico militare, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, ha una responsabilita’ che non muta in tutti gli interventi di forza armata sia in tempo di pace che di guerra. Il medico militare, al fine di garantire la salvaguardia psico-fisica del paziente in rapporto alle risorse materiali e umane a disposizione, assicura il livello piu’ elevato di umanizzazione delle cure praticando un triage rispettoso delle conoscenze scientifiche piu’ aggiornate, agendo secondo il principio di ‘massima efficacia’ per il maggior numero di individui. E’ dovere del medico militare segnalare alle superiori Autorita’ la necessita’ di fornire assistenza a tutti coloro che non partecipano direttamente alle ostilita’ (militari che abbiano deposto le armi, civili feriti o malati) e denunciare alle stesse i casi di torture, violenze, oltraggi e trattamenti crudeli e disumani tali da essere degradanti per la dignita’ della persona. In ogni occasione, il medico militare orientera’ le proprie scelte per rispondere al meglio al conseguimento degli obiettivi e degli intendimenti del proprio comandante militare, in accordo con i principi contenuti nel presente Codice, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalle normative nazionali e internazionali nonche’ da eventuali regole di ingaggio che disciplinano l’operazione militare.

Autore: Redazione FNOMCeO

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