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ASL: danno erariale per il demansionamento di un dipendente

Corte dei Conti Sez. Giurisd. Lazio ASL: danno erariale per il demansionamento di un dipendente– Condannati i vertici ASL per danno erariale subito dall’Ente in conseguenza di una vicenda di demansionamento, mobbing e danno biologico subito dal dipendente dell’Azienda. Il Collegio ha affermato che la contestazione mossa ai convenuti, inquadrata certamente come attività comportante demansionamento e mobbing nei confronti di un dipendente, involge di fatto anche la violazione del principio costituzionale di buon andamento dell’attività della P.A. Nello specifico, infatti, l’aver conferito a soggetti estranei all’amministrazione l’espletamento di specifiche, ma al tempo stesso ordinarie attività dell’Ente, senza una preventiva valutazione se  potevano e/o dovevano essere svolte da personale dipendente dell’azienda medesima (anzi avendo, viceversa, risorse qualificate per quell’attività), contrasta appunto con il principio giuridico, vigente nell’attuale ordinamento di strutture amministrative, secondo cui il ricorso alle prestazioni intellettuali di soggetti estranei all’amministrazione può essere ritenuto legittimo solo nei casi in cui si debbano risolvere problemi specifici aventi carattere contingente e speciale e difettando l’apparato burocratico di strutture organizzative idonee e professionalità adeguate. Sentenza n. 300/15

FATTO: Con l’atto di citazione in epigrafe, la Procura Regionale per il Lazio ha citato gli odierni convenuti già direttori pro-tempore della ASL di Latina (il dott. B. B., quale Direttore Amministrativo aziendale e, poi, commissario straordinario; il dott. DI C. G., quale Direttore sanitario aziendale; il dott. C. S., in qualità di Direttore Generale; il dott. C. G., in qualità di Direttore amministrativo aziendale) a comparire di fronte a questa Sezione Giurisdizionale per il Lazio per ivi sentirsi condannare al pagamento a favore dell’Erario, e segnatamente della suddetta Azienda Sanitaria, dell’importo complessivo di euro 312.033,45, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, a titolo responsabilità amministrativa per danno erariale subito dall’Ente in conseguenza di una vicenda di demansionamento, mobbing e danno biologico subito dal dipendente dell’Azienda, il sig. G. C., risultato vittorioso nel giudizio di risarcimento intentato dallo stesso e conclusosi con la favorevole sentenza di primo grado del Tribunale di Latina-Sez. Lavoro n. 1311/2012 di condanna dell’Azienda. Nella fattispecie gli odierni convenuti  negarono il diritto preteso dal dott. C. di essere messo a capo di una struttura complessa e con la deliberazione n. 862 del 15 giugno 2001 conferirono ad un consulente esterno l’incarico di “Responsabile di Struttura Complessa” La Procura Regionale ha contestato agli odierni convenuti, nella loro rispettiva qualità di alti dirigenti della AUSL di Latina e a titolo di responsabilità amministrativa, il danno erariale indicato in narrativa, corrispondente all’importo pagato in via transattiva di un giudizio civile conclusosi in primo grado con la condanna del suddetto Ente per una vicenda di illegittimo demansionamento e mobbing di un dipendente comunale.

DIRITTO: Quanto, quindi, alla configurabilità nel concreto della responsabilità amministrativa, dalla vicenda giudiziaria civile e dalla relativa sentenza di condanna della AUSL di Latina risulta palese la censura del comportamento degli odierni convenuti che hanno proceduto ad adottare o sono intervenuti, per la rispettiva competenza dirigenziale, nei procedimenti di adozione dei provvedimenti che di quei fatti contestati sono esplicazione. Trattasi, principalmente, dell’incarico dirigenziale conferito con la deliberazione, n. 862 del 15 giugno 2001, che riguarda l’illegittimo conferimento al dott. C. (funzionario esterno rispetto all’organigramma aziendale, assunto con delib. 228 del 9 marzo 2001) dell’incarico di “Responsabile di Struttura Complessa”, che è stata adottata dal B. come Direttore Amministrativo, dal Di C. come Direttore Sanitario e dal C. quale Direttore Generale. Quel che si evince dalla sentenza e quel che qui rileva, è che, in sostanza, con tale affidamento l’Ente ha di fatto coperto il posto dirigenziale che avrebbe dovuto o, comunque, potuto (almeno con pari qualificazione e anche con soluzione più economica) essere ricoperto con la risorsa specializzata interna del dott. C.. La fattispecie di danno erariale portata all’esame della Sezione involge in via generale, come desumibile da quanto esposto in narrativa, la problematica sottesa al conferimento di incarichi a personale esterno e, in particolare, le modalità di pratica attuazione di tali scelte operative, non improntate, in sostanza, al perseguimento degli obiettivi di economicità ed efficienza, e anzi rivelatesi produttive di un danno concreto a carico dell’Amministrazione. La contestazione mossa ai convenuti, inquadrata certamente come attività comportante demansionamento e mobbing nei confronti di un dipendente, involge di fatto anche la violazione del principio costituzionale di buon andamento dell’attività della P.A.. Nello specifico, infatti, l’aver conferito a soggetti estranei all’amministrazione l’espletamento di specifiche, ma al tempo stesso ordinarie attività dell’Ente, senza una preventiva valutazione se  potevano e/o dovevano essere svolte da personale dipendente dell’azienda medesima (anzi avendo, viceversa, risorse qualificate per quell’attività), contrasta appunto con il principio giuridico, vigente nell’attuale ordinamento di strutture amministrative, secondo cui il ricorso alle prestazioni intellettuali di soggetti estranei all’amministrazione può essere ritenuto legittimo solo nei casi in cui si debbano risolvere problemi specifici aventi carattere contingente e speciale e difettando l’apparato burocratico di strutture organizzative idonee e professionalità adeguate. La P.A., in conformità del dettato costituzionale, deve uniformare i propri comportamenti a criteri di legalità, economicità, efficienza e imparzialità, dei quali è  corollario, per ius receptum, il principio per cui essa, nell’assolvimento dei compiti istituzionali, deve avvalersi prioritariamente delle proprie strutture organizzative e del personale che vi è preposto. Detti limiti nella prospettazione attorea sono stati, invece, sostanzialmente elusi. I convenuti devono, perciò, essere condannati, a titolo di responsabilità amministrativa al pagamento del suddetto danno erariale in favore della AUSL di Latina)

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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