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Attivazione di corsi per “massaggiatore sportivo” e sulla collocazione nell’ambito del S.S.N. della figura del massaggiatore masso-fisioterapista

Consiglio di Stato – Sull’attivazione di corsi per “massaggiatore sportivo” e sulla collocazione nell’ambito del S.S.N. della figura del massaggiatore masso-fisioterapista  – La figura del masso-fisioterapista, il quale abbia conseguito un titolo di formazione regionale, ben può rientrare nel novero degli operatori di interesse sanitario, con funzioni ausiliarie, anche se non può in alcun modo essere ricompreso nell’ambito delle professioni sanitarie, trattandosi comunque di una attività pur sempre di carattere "servente ed ausiliaria" rispetto alle pertinenti professioni sanitarie. Pertanto non essendo intervenuto atto di individuazione della figura del masso fisioterapista come una di quelle da riordinare, né tantomeno atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la professione (e relativa abilitazione) de qua è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione.Sentenza n. 4572/15

FATTO: L’AIFI – Associazione Italiana Fisioterapisti – ha proposto ricorso contro la Regione Umbria per la riforma della sentenza del T.A.R. UMBRIA – PERUGIA, SEZIONE I, n. 00005/2010, resa tra le parti, concernente pianificazione della formazione di base del personale dei servizi sanitari regionali per il triennio 2005/2008 e 2009/2011. Con ricorso al TAR Umbria, l’AIFI impugnava la delibera giuntale n. 909 del 31 maggio 2006 con cui la Regione Umbria pianificava la formazione del personale dei servizi sanitari per il triennio 2005/2008 e disponeva l’attivazione, nell’ambito dei “profili sanitari non oggetto di formazione universitaria” presso l’Istituto privato “Enrico Fermi” di Perugia del corso di “massaggiatore masso-fisioterapista” con ridefinizione del relativo percorso formativo, che da biennale diveniva triennale. Impugnava, altresì, con motivi aggiunti, la delibera di Giunta regionale n. 1105 del 27 luglio 2009 con cui, nel pianificare la formazione per il triennio successivo 2009-2011, si autorizzava la prosecuzione dei corsi, nonostante l’invito rivolto dall’Associazione ricorrente alla Regione a revocare la precedente delibera, e si disponeva, inoltre, l’attivazione di corsi per “massaggiatore sportivo”, senza contemplare la possibilità di accesso dei fisioterapisti. La questione, nel merito, riguardava la collocazione nell’ambito del S.S.N. della figura del massaggiatore masso-fisioterapista, che sarebbe stata soppressa (salvo le qualifiche ad esaurimento e i massaggiatori non vedenti) invadendo la sfera di attribuzioni della figura del fisioterapista, disciplinata positivamente e la cui qualificazione avviene, ormai, a livello di diploma universitario.

DIRITTO: L’appello è infondato. Con la sentenza appellata, il primo giudice ha respinto il ricorso ritenendo che l’attuale disciplina (legge n. 43 del 2006, art. 1, comma 2) prevede una categoria – quella degli “operatori di interesse sanitario” – nel cui ambito possono trovare posto attività di interesse sanitario sprovviste delle caratteristiche della “professione sanitaria” in senso proprio ( art.1, comma 1, l. 43/2006), che si connotano per mancanza di autonomia professionale ed alle quali corrisponde una formazione di livello inferiore. Poiché le attività sanitarie non mediche sono tutte comprese nell’art. 1 della legge n. 43/2006 (entrata in vigore un mese dopo l’articolo 4-quater del D.L. 250/2005 e che rappresenta senza dubbio la vigente disciplina in materia), se ne deduce che quella del masso-fisioterapista – non espressamente soppressa come attività o figura professionale – sopravvive e trova collocazione nell’ambito della predetta categoria di “operatori”. Ad avviso del Collegio, la sentenza muove correttamente dalla disciplina di cui all’art.1 della legge 43/2006: mentre il comma 1 si occupa delle professioni sanitarie (individuandole in quelle previste dal DM 29.3.2001, in attuazione della l. n. 251/2000) che svolgono attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione in forza di titolo abilitativo rilasciato dallo Stato; il comma 2 prevede che resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione di profili di “operatori di interesse sanitario”, non riconducibili alle professioni sanitarie, come definite dal comma 1, che si connotano per la mancanza di autonomia professionale e a cui corrisponde una formazione di livello inferiore. L’argomento centrale di questa interpretazione è rappresentato, per un verso, dalla constatazione della mancata espressa soppressione della figura del massaggiatore nel momento in cui sono state riordinate le professioni sanitarie non mediche. La figura del masso-fisioterapista, il quale abbia conseguito un titolo di formazione regionale, ben può rientrare nel novero degli operatori di interesse sanitario, con funzioni ausiliarie, anche se non può in alcun modo essere ricompreso nell’ambito delle professioni sanitarie, trattandosi comunque di una attività pur sempre di carattere "servente ed ausiliaria" rispetto alle pertinenti professioni sanitarie. Non può che ribadirsi, dunque, conformemente alla giurisprudenza di questa Sezione, che non essendo intervenuto atto di individuazione della figura del masso fisioterapista come una di quelle da riordinare, né tantomeno atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la professione (e relativa abilitazione) de qua è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione (cfr. C.d.S., Sez. IV, 30.5.2011, n. 3218; sez. III, n. 3325/2013 cit.).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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